Attenuanti generiche negate: quando i precedenti penali chiudono la porta a sconti di pena
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza un principio consolidato: la presenza di un significativo curriculum criminale può, da sola, giustificare il diniego di questo beneficio. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Rapina al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per rapina emessa dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo la sua individuazione come autore del crimine, basata su un riconoscimento fotografico. A suo dire, la valutazione delle prove era stata illogica e contraddittoria.
In secondo luogo, e questo è il punto focale della nostra analisi, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo ingiustificata la decisione dei giudici di merito di negargli questo beneficio.
La Valutazione delle Prove in Cassazione
La Suprema Corte, prima di affrontare la questione centrale, liquida rapidamente il primo motivo di ricorso. I giudici chiariscono che il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o le prove. La Corte di merito aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi evidenti per giustificare l’attendibilità del riconoscimento, e la difesa si limitava a riproporre le stesse obiezioni già respinte in appello. Questo tipo di doglianza, che mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Diniego delle attenuanti generiche e il peso dei precedenti
Il cuore della pronuncia riguarda il secondo motivo di ricorso. La Corte di Cassazione lo definisce “manifestamente infondato”. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche valorizzando un elemento specifico e decisivo: la presenza di numerose condanne, sia precedenti che successive ai fatti di causa, a carico dell’imputato.
Secondo la Suprema Corte, questa motivazione è pienamente legittima e sufficiente. Richiamando un proprio orientamento consolidato, afferma che il giudice di merito, nel decidere sulla concessione delle attenuanti, non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su un principio di economia processuale e di logica giuridica. La presenza di un passato criminale significativo è considerata un indice talmente rilevante della personalità dell’imputato e della sua propensione a delinquere da poter assorbire e superare qualsiasi altro potenziale elemento a suo favore. In altre parole, di fronte a una carriera criminale conclamata, la richiesta di uno sconto di pena basato su circostanze generiche perde di fondamento. Il giudice ha il diritto di considerare la storia dell’imputato come l’elemento preponderante e di basare su di esso, in modo esclusivo, la sua decisione negativa.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante promemoria sul funzionamento delle attenuanti generiche. Non sono un diritto dell’imputato, ma una concessione discrezionale del giudice. Questa decisione riafferma che la valutazione negativa della personalità del reo, desunta in modo inequivocabile dai suoi precedenti penali, costituisce una ragione valida, autosufficiente e difficilmente contestabile in Cassazione per negare il beneficio. Pertanto, un imputato con un passato criminale rilevante non può ragionevolmente aspettarsi clemenza attraverso questo istituto, a meno che non emergano elementi di eccezionale valore e novità che possano controbilanciare il peso della sua storia.
I precedenti penali possono da soli giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la presenza di plurime condanne a carico del ricorrente è una circostanza ritenuta decisiva e sufficiente per motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, senza che il giudice debba prendere in considerazione tutti gli altri elementi favorevoli o sfavorevoli.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare una prova, come un riconoscimento fotografico?
No. Il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non può rivalutare le prove o i fatti già esaminati dai giudici dei gradi precedenti. Può solo verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria.
Cosa succede quando un motivo di ricorso è una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello?
Un motivo di ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di merito, senza individuare vizi specifici di legittimità, viene considerato inammissibile dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35104 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35104 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( NOME COGNOME) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di rapina ascritto in rubrica;
letta la memoria con cui il difensore contesta la prognosi di inammissibilità del ricorso;
ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 192, comma 2, cod. pen. e con riferimento alla ritenuta attendibilità dell’individuazione fotografica posta a fondamento del giudizio di responsabilità, è reiterativo di rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un supporto argomentativo privo di aporie e manifeste illogicità; che, infatti, la Corte di merito ( pagg. 7-8) ha dato congruo conto dell ragioni alla base del rigetto delle doglianze difensive in questa sede riproposte, escludendo l’esistenza di lacune e contraddittorietà significative nelle dichiarazioni della p.o. e segnalando l’avvenuto riconoscimento fotografico del prevenuto quale autore dell’illecito in termini certi; i giudici d’appello hanno, altresì, evidenzi che l’ulteriore riconoscimento del ricorrente nelle videoriprese acquisite in atti, ritenute dal RIS di Parma non utili a fini di comparazione per la qualità delle stesse, non implica l’inattendibilità del dichiarante COGNOME che ha ritenuto di riconoscere nell’imputato, in quel documento rappresentato unitamente ad altri soggetti, quale responsabile della rapina in suo danno sulla base di elementi quali la corporatura, l’andatura, l’abbigliamento, ovvero caratteristiche non omologabili a quelle richieste ai fini di una perizia antropometrica; che la difesa sollecita una non consentita rivalutazione in questa sede delle fonti dichiarative acquisite a fronte di un apparato giustificativo esente dai vizi denunziati; Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione che, a pag. 8, ha valorizzato la presenza di plurime condanne a carico del ricorrente, precedenti e successive rispetto ai fatti in giudizio, quale circostanza ostativa all’invocata mitigazione sanzionatoria, in conformità al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra molte,Sez. 3, n. 2233 d 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente