Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1662 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso, aventi ad oggetto la mancata concessione delle circostanz attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva.
I motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corre argomenti giuridici dal giudice di merito. La mancata concessione delle circostanze attenuan generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindaca in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il princip affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli eleme favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che e riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati t altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata, facendo riferimento ai numerosi precedenti penali, si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 7,8).
La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all’imputato, considerando anche la natu reato ascrittogli/la qualità dei comportamenti/la prossimità temporale delle condotte a qu pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregr condanne.
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazi incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell’imputato, prevista dai criter all’art. 133 cod. pen. che regola l’esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul gr colpevolezza. E’, pertanto, adeguatamente soddisfatto l’onere di motivazione sul punto dell influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto pe cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419).
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q, NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023