Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Decisione della Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e deve essere esercitata secondo criteri ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di precedenti penali possa essere un ostacolo insormontabile per ottenere tale beneficio, fornendo una motivazione sintetica ma pienamente legittima.
Il Fatto e il Ricorso in Cassazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo e in secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato da un tasso alcolemico rientrante nella fascia più grave prevista dal Codice della Strada (art. 186, comma 2, lett. c).
La difesa dell’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato le ragioni del diniego.
La Decisione della Corte d’Appello e le Attenuanti Generiche
La Corte d’Appello di Bologna aveva respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche basando la propria decisione su due elementi principali:
1. La personalità negativa dell’imputato: desunta dalla presenza di precedenti penali, anche per reati della stessa natura.
2. La gravità del fatto: legata all’elevato stato di ebbrezza riscontrato.
Questa valutazione è stata ritenuta sufficiente a giustificare il diniego del beneficio, senza la necessità di un’analisi più approfondita di eventuali elementi favorevoli all’imputato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo l’argomentazione della Corte d’Appello corretta e adeguatamente motivata. I giudici di legittimità hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, la sentenza n. 3896/2016), secondo cui la “ratio” dell’art. 62-bis c.p. non impone al giudice di merito di esaminare minuziosamente ogni singola argomentazione difensiva.
È infatti sufficiente, per un legittimo diniego, indicare gli elementi di preponderante rilevanza che ostano alla concessione delle attenuanti. In questo contesto, i precedenti penali assumono un ruolo centrale. Secondo la Corte, basare il diniego sui precedenti penali dell’imputato equivale a formulare, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. Tale giudizio negativo è di per sé sufficiente a giustificare la decisione di non applicare la riduzione di pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio di fondamentale importanza pratica: la presenza di un curriculum criminale negativo, specialmente se caratterizzato da recidiva in reati della stessa indole, rappresenta un elemento fortemente ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche. La decisione della Cassazione conferma che una motivazione, anche sintetica, che si fondi su questo aspetto è pienamente legittima e non censurabile in sede di legittimità. Per gli imputati con precedenti penali, le possibilità di ottenere una riduzione di pena tramite le attenuanti generiche si riducono drasticamente, in quanto il loro passato viene interpretato come un indicatore di una personalità non meritevole del beneficio.
È possibile ottenere le attenuanti generiche in presenza di precedenti penali?
Secondo l’ordinanza, è molto difficile. La Corte di Cassazione ha confermato che i precedenti penali, specialmente se di natura analoga al reato per cui si procede, sono un elemento di preponderante rilevanza che può giustificare, da solo, il diniego delle attenuanti, in quanto indice di una “negativa personalità” dell’imputato.
Il giudice deve analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. La Corte ha ribadito che non è necessario per il giudice esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente indicare gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio, come i precedenti penali.
Cosa significa che la valutazione sui precedenti penali costituisce un “giudizio di disvalore” sulla personalità?
Significa che, nel negare le attenuanti basandosi sui precedenti penali, il giudice sta implicitamente formulando un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato. Si ritiene che la sua condotta passata dimostri una scarsa capacità di rispettare la legge, rendendolo non meritevole di una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 535 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ZHEJIANG ZHEJIANG( CINA) il 10/02/1985
avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da NOME COGNOME ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c) cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio: la Corte di appello ha posto in rilievo, nel rigettare la richiesta, la negativa personalità dell’imputato gravato da precedenti penali anche di analoga natura e la gravità del fatto.
Considerato che la giustificazione offerta soddisfa i requisiti motivazionali imposti (cfr., ex nnultis Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Presidente
Il Consigliere estensore