Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15307 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15307 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN SEVERO il 01/07/1988
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 12/11/2024, la Corte d’Appello di Bari ha confermatc la pronuncia emessa dal Tribunale di Foggia in data 22/04/2024, che aveva condannato M(1LLICA Adamo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento della multa di e 3.000,00, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, avendo ch. tenuto pr l’abitazione della convivente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo di 28,628, oltre ad attrezzatura per il confezionamento, con principio attivo pari a 24,046% ricavabili 160 dosi medie.
Avverso tale decisione, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso pr Cassazion deducendo i seguenti motivi:
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazio le all’a c.p., per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contraddittorietà del motivazione sul trattamento sanzionatorio;
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazioni alla man applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 53 L. 689/1981, con particolare r Ferimento detenzione domiciliare.
Il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non abt la valo l’atteggiamento collaborativo tenuto durante l’arresto e il comportamentc processual dell’imputato. Inoltre, contesta la valutazione negativa riguardo ai preo denti pe evidenziando come non si sia tenuto conto della recente riforma Cartabia, che lia ampliato possibilità di applicare pene sostitutive con finalità rieducative e di reinserimento ;ociale
3.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato iir ammissibile.
3.1 In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, v osservato che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la ci i moti è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen , con preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 de 13/04/201 COGNOME, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffic ente dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi pre:edenti pen dell’imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generici – e, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavor dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimen ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez., n. 3896 de 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche c argomentazioni giuridicamente corrette e logicamente ineccepibili, valorizzancl D i numeros precedenti penali dell’imputato, anche specifici.
Con riferimento alla dosimetria della pena, va ricordato che la determinazio le della mis della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezioi iale del
di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalme gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nucifor
230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferii ;ce, a l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri i
nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; ::;ez. 3, n.
del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 COGNOME, Rv.
239754).
Nella fattispecie, l’entità della pena irrogata è stata correttamente giustif riferimento alle modalità dell’azione, ed alla personalità dell’autore, gravato da lurimi
precedenti, alcuni dei quali anche specifici.
3.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, concernenti! la manca applicazione della detenzione domiciliare quale pena sostitutiva.
In proposito, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio, pii volte
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da questa Corte, secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive evi, il giudice,
anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 15), è vinco nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui al ‘art. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge 21 sindacato legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).
Nel caso di specie, è stato evidenziato dalla Corte distrettuale che l’impu Iato era recentemente condannato per altri reati in materia di stupefacenti, favore pgiamento sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona e porto ingiustificato di a -ma, e aveva già fruito di misure alternative alla detenzione.
In tale contesto, il nuovo fatto criminoso è stato logicamente ritenuto dim )strativo inequivocabilmente la pericolosità sociale del soggetto e la sua inidoneità a beneficia trattamenti alternativi alla detenzione carceraria.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 coi .proc.p condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand )si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000) versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il residente