Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19515 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19515 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI 04UXDAD) nato il 26/03/1991
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di
motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art.
628, comma terzo, n.
3 -quinquies, cod. pen. in ordine al reato di rapina ascritto
all’odierno ricorrente, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ritenuto sussistente la suddetta aggravante sulla base di congrue argomentazioni
di fatto e di diritto (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), considerando che – contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente – «La circostanza aggravante
speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall’art. 628, comma terzo, n. 3- quinquies,
cod. pen., è correlata al dato del superamento dell’età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa
di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell’età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall’art. 61, n. 5), cod. pen.» (cfr. Sez.
2, n. , 17320 del 09/12/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284527 – 01);
che peraltro la corte di appello ha anche fornito spiegazione della consapevolezza dell’imputato circa l’età della vittima;
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, con cui i giudici di appello, in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte, hanno posto a base del diniego delle suddette diminuenti l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), valorizzando in tale direzione i precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.