Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Fanno la Differenza
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui criteri che guidano questa decisione, confermando come un passato criminale e la gravità del reato possano legittimamente precludere la concessione di uno sconto di pena. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente lamentava due aspetti principali: l’eccessiva severità della pena inflittagli e, soprattutto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’articolo 62-bis del codice penale. A suo dire, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato le ragioni di tale diniego.
Il ricorso è quindi approdato dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, chiamata a valutare la legittimità della decisione dei giudici di secondo grado, non nel merito dei fatti, ma nella correttezza dell’applicazione delle norme di diritto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel vivo delle doglianze del ricorrente, ritenendole prive dei presupposti giuridici per essere accolte. La conseguenza diretta per l’imputato è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sulle Attenuanti Generiche e la Discrezionalità del Giudice
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato la Corte a questa conclusione. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere, tuttavia, non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
La Corte ha specificato che nel giudizio di Cassazione non è possibile effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena, a meno che la decisione del giudice di merito non sia palesemente illogica o arbitraria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito motivazioni corrette e non illogiche per giustificare sia l’entità della sanzione sia il diniego delle attenuanti.
In particolare, per negare le attenuanti generiche, i giudici di merito avevano valorizzato due elementi decisivi:
1. La gravità dell’episodio criminoso.
2. I numerosi precedenti penali dell’imputato.
La Cassazione ha confermato che, secondo la sua consolidata giurisprudenza, è sufficiente fare riferimento a questi elementi per motivare adeguatamente il mancato riconoscimento delle attenuanti. Anzi, la Corte ha sottolineato che si possono negare le attenuanti anche solo in assenza di elementi di segno positivo, senza che il giudice debba per forza individuare circostanze negative.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza un orientamento giurisprudenziale ben definito e offre importanti spunti pratici. Innanzitutto, conferma che i precedenti penali di un imputato hanno un peso determinante nella valutazione del trattamento sanzionatorio. Un passato criminale non solo incide sulla valutazione della capacità a delinquere, ma può costituire un ostacolo quasi insormontabile per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche.
In secondo luogo, viene ribadito il limite del sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni di merito. Un ricorso che si limiti a contestare la severità della pena, senza individuare un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione del giudice, è destinato all’inammissibilità. Per gli avvocati e gli imputati, ciò significa che un’eventuale impugnazione deve concentrarsi sulla dimostrazione di un’irragionevolezza manifesta nel percorso argomentativo del giudice, piuttosto che su una generica richiesta di maggiore clemenza.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che il giudice di merito può legittimamente negare le attenuanti generiche motivando la sua decisione con riferimento a elementi decisivi come la gravità del reato e i numerosi precedenti penali dell’imputato.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo severa?
Generalmente no. La graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. È possibile contestarla in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica, arbitraria o viziata da un errore di diritto, ma non per una semplice richiesta di una pena più mite.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché privo dei requisiti di legge. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21730 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21730 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 10/09/1980
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in ordine alla eccessività della pena e all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato per le ragioni di seguito esposte;
che, preliminarmente, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nel caso di specie, l’onere argomentativo del giudice in relazione al trattamento sanzionatorio risulta adeguatamente assolto con corrette e non illogiche argomentazioni giuridiche (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), anche con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti suddette, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (nella specie, la gravità dell’episodio criminoso e i numerosi precedenti penali dell’imputato), potendosi valorizzare in senso ostativo anche la sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610); (cfr. sui precedenti penali Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.