Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Pesano Più della Confessione
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. La loro concessione può ridurre significativamente la pena, ma cosa accade quando l’imputato ha un passato criminale? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali possano prevalere anche su elementi positivi come la confessione, portando al diniego del beneficio.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. L’unico motivo del ricorso si basava sulla presunta violazione dell’art. 62-bis c.p., sostenendo che la sua confessione avrebbe dovuto portare a un trattamento sanzionatorio più mite.
La Corte territoriale, tuttavia, aveva motivato la sua decisione evidenziando la presenza di elementi ostativi preponderanti: il precedente penale dell’imputato e le sue ulteriori pendenze giudiziarie, anche per reati della stessa natura. Secondo i giudici di merito, questi fattori negativi superavano il valore della confessione resa in sede di convalida dell’arresto.
L’Analisi della Corte: Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello congrua, logica e priva di vizi. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Il Peso dei Precedenti Penali
La Corte ribadisce che, nella valutazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice ha il potere di considerare preponderanti gli elementi negativi rispetto a quelli positivi. In questo caso, il precedente penale e le pendenze giudiziarie sono stati considerati indicatori di una personalità incline a delinquere, tali da neutralizzare l’effetto positivo di altri comportamenti, come la confessione.
La Confessione non è Sempre Decisiva
Sebbene la confessione sia un elemento positivo da valutare, non comporta un diritto automatico alla concessione delle attenuanti. Il giudice deve compiere un bilanciamento complessivo di tutti gli elementi a disposizione. La Suprema Corte, citando sentenze precedenti, ha sottolineato come la sufficienza dei precedenti penali quale elemento ostativo sia un orientamento giurisprudenziale pacifico.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano sulla correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito. Essi hanno compiuto una valutazione globale della personalità dell’imputato, come richiesto dall’art. 133 c.p., concludendo che gli aspetti negativi (i precedenti) avessero un peso maggiore di quelli positivi (la confessione). Il diniego delle attenuanti è stato quindi giustificato da argomentazioni logiche e coerenti con i principi di diritto, rendendo il ricorso privo di qualsiasi fondamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un importante principio: la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è un automatismo, ma il risultato di un’attenta ponderazione da parte del giudice. Per chi si trova ad affrontare un processo penale, è cruciale comprendere che avere precedenti penali rappresenta un ostacolo significativo all’ottenimento di benefici di pena. Anche una piena confessione potrebbe non essere sufficiente a superare una valutazione negativa della personalità dell’imputato basata sul suo passato giudiziario. La decisione sottolinea l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel bilanciare i vari elementi, un potere che la Corte di Cassazione può sindacare solo in caso di vizi logici o violazioni di legge evidenti, assenti nel caso di specie.
Un precedente penale può da solo giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Sì, secondo l’ordinanza, la Corte di Cassazione conferma che un precedente penale e le pendenze giudiziarie possono essere considerati elementi ostativi e preponderanti, sufficienti a giustificare il diniego delle attenuanti generiche, anche in presenza di elementi positivi.
La confessione dell’imputato obbliga il giudice a concedere le attenuanti generiche?
No, la confessione è un elemento che il giudice deve valutare, ma non crea alcun obbligo di concedere le attenuanti. Il suo valore può essere superato da elementi negativi di maggior peso, come una storia criminale significativa, nel bilanciamento complessivo della personalità dell’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, poiché si ritiene che l’impugnazione sia stata proposta con colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1567 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1567 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BRINDISI il 22/06/1988
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge con riferimento all’art. 62 bis cod.pen.;
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze attenuati generiche, con argomentazioni congrue e privi di vizi di logici, richiamando, quali elementi ostativi e preponderanti, il precedente penale dell’imputato e le sue pendenze giudiziarie, anche per delitti della stessa indole, rispetto alla confessione resa dall’imputato in sede di convalida dell’arresto (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell’imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146; Sez.5, n.39473 del 13/06/2013, Rv.257200).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 06/12/2024