Attenuanti Generiche: Quando Precedenti Penali e Violenza Escludono lo Sconto di Pena
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle modalità del fatto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22246/2025) ribadisce un principio consolidato: la presenza di precedenti penali e la particolare violenza del reato sono elementi sufficienti a giustificare il diniego di tale beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo. I giudici di secondo grado avevano confermato la sua condanna, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa dell’imputato ha quindi deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, contestando proprio questo specifico punto della decisione.
La Valutazione del Giudice di Merito sulle Attenuanti Generiche
La Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione di non concedere le attenuanti generiche sulla base di due elementi chiari e specifici:
1. Le violente modalità del fatto: il reato era stato commesso con una particolare aggressività, un fattore che depone negativamente sulla valutazione complessiva della condotta.
2. I precedenti penali: l’imputato aveva già altre condanne a suo carico, a dimostrazione di una persistente inclinazione a delinquere.
Secondo i giudici di merito, questi due elementi erano sufficienti a escludere la possibilità di uno sconto di pena, ritenendo non meritevole l’imputato di tale beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un controllo di legittimità sulla sentenza impugnata. In sostanza, la Corte ha stabilito che i giudici d’Appello hanno ragionato in modo corretto e che il loro operato non presenta vizi di legge.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Suprema Corte chiarisce che la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto che spetta esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, ma solo di verificare che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello era considerata ineccepibile. Aver basato il diniego sulla violenza del fatto e sui precedenti penali del ricorrente costituisce un ragionamento del tutto legittimo e conforme alla legge. Pertanto, non essendoci alcun vizio di legittimità da censurare, il ricorso non poteva che essere respinto.
La conseguenza di tale declaratoria di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale in materia di sanzioni penali: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice. Quando la decisione di negarle è ancorata a elementi concreti e negativi, come la gravità della condotta e la storia criminale del soggetto, essa è difficilmente attaccabile in Cassazione. Questo provvedimento serve da monito: un passato criminale e la violenza usata nella commissione di un reato sono ostacoli quasi insormontabili per ottenere una riduzione della pena.
È possibile ottenere le circostanze attenuanti generiche anche in presenza di precedenti penali?
Basandosi su questa ordinanza, è estremamente difficile. La Corte ha confermato che i precedenti penali, specialmente se uniti a modalità violente del fatto, sono una motivazione valida e sufficiente per negare la concessione delle attenuanti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti era basata su una motivazione logica e giuridicamente corretta (violenza del fatto e precedenti penali). La valutazione di tali elementi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22246 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22246 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Y
n. 5840/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
337 cod. pen.);
esaminati i Motivi di ricorso;
ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio
della motivazione della sentenza impugnata in relazione all’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto
ex art. 131-bis cod. pen., è
manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha – con puntuale, corretto e logico apparato argomentativo – dato conto dei criteri
adottati al fine di escludere la causa di non punibilità (in particolare, le gravi modalità del fatto; cfr. sent. appello, pag. 5);
rilevato che alla medesima conclusione si espone il secondo motivo di
ricorso, afferente all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dal giudice di merito alla luce delle violente modalità del fatto e dei precedenti penali a carico del ricorrente (cfr. sent. appello, pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26/05/2025