Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Pesano sulla Decisione del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi possono legittimamente portare all’esclusione di tale beneficio, specialmente in presenza di una carriera criminale consolidata e della piena consapevolezza dell’illecito commesso.
I fatti del caso
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un imputato, già detenuto, avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza era legato alla mancata concessione delle attenuanti generiche in relazione al reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del Codice Penale. L’imputato, attraverso il suo legale, contestava un vizio di motivazione nella decisione dei giudici di merito, i quali avevano scelto di non applicare alcuna riduzione di pena nonostante la richiesta.
La decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico, manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità. Gli Ermellini hanno sottolineato che la valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione fornita è palesemente illogica o contraddittoria, circostanza non riscontrata nel caso di specie. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha validato il ragionamento della Corte d’Appello, la quale aveva basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
Il primo elemento valorizzato è stato il casellario giudiziale dell’imputato, dal quale emergevano numerosi precedenti penali. Questo dato è stato interpretato come un indice significativo della personalità del reo e della sua persistente inclinazione a delinquere, rendendo inopportuna una mitigazione della pena.
Il secondo elemento, altrettanto cruciale, è stata la piena consapevolezza dimostrata dall’imputato nel violare le regole dell’istituto di restrizione in cui si trovava. Essendo già detenuto, il suo comportamento illecito assumeva una gravità maggiore, poiché manifestava un deliberato disprezzo per le norme che regolano la vita carceraria. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse del tutto logica e coerente nel negare le attenuanti generiche sulla base di questi specifici fattori.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico dell’imputato, ma una valutazione che il giudice compie analizzando la personalità del reo e le circostanze del reato. La presenza di un passato criminale significativo e la piena coscienza dell’illegalità della propria condotta sono elementi che possono legittimamente giustificare un diniego del beneficio. La decisione insegna che, per sperare in una riduzione di pena, non è sufficiente contestare genericamente la scelta del giudice, ma è necessario dimostrare un’effettiva illogicità nel suo percorso argomentativo, compito assai arduo quando la decisione si fonda su dati oggettivi come i precedenti penali.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la contestazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è una valutazione di merito non riesaminabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione del giudice precedente non sia palesemente illogica, cosa che in questo caso non è avvenuta. Inoltre, il ricorso è stato giudicato generico e manifestamente infondato.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice ha negato le attenuanti generiche basandosi su due elementi principali: i numerosi precedenti penali dell’imputato, emergenti dal casellario giudiziale, e la sua piena consapevolezza, in qualità di detenuto, nel violare le regole dell’istituto di restrizione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19260 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MONTEVARCHI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso afferente al reato dui all’art. 337 c.p., con il quale si contesta il vizio di motivazione circa l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità /che ha valorizzato oltre ai numerosi precedenti penali emergenti dal casellario giudiziale anche la piena consapevolezza dell’imputato detenuto nel violare le regole dell’istituto di restrizione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere esten •re
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Il Presidente