Attenuanti Generiche: Quando la Persistenza nel Reato ne Esclude la Concessione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, non si tratta di un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per il loro diniego, ponendo l’accento sulla personalità dell’imputato e sulla sua pervicacia nel commettere il reato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, nello specifico marijuana e cocaina. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, che condannava l’imputato a una pena di dieci mesi di reclusione e 1.200 euro di multa. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la richiesta di una pena più mite attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche, che i giudici di merito gli avevano negato.
La Decisione della Cassazione e il Diniego delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la valutazione operata dalla Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto che la motivazione fornita per negare le attenuanti fosse adeguata, logica e immune da vizi. La decisione si fonda su una serie di elementi concreti che delineano un quadro sfavorevole della personalità dell’imputato.
La Valutazione della Personalità dell’Imputato
I giudici di merito, la cui valutazione è stata avallata dalla Cassazione, hanno basato il diniego delle attenuanti generiche su tre pilastri principali:
1. Il dato ponderale dello stupefacente: La quantità di droga detenuta è stata considerata significativa.
2. La condotta ostuzionistica: L’imputato ha tenuto un comportamento non collaborativo durante il procedimento.
3. La recidività specifica: Pochi giorni prima dei fatti per cui era stato condannato, l’imputato era stato sorpreso a detenere sostanze stupefacenti della stessa specie. Questo elemento è stato decisivo per dimostrare una “pervicacia nel reato”, ovvero una chiara tendenza a persistere nella condotta illecita.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale, consolidato dalla giurisprudenza e rafforzato dalla riforma legislativa del 2008: per la concessione delle attenuanti generiche non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato. Il giudice deve individuare elementi o circostanze di segno positivo che possano giustificare una riduzione della pena. Nel caso di specie, non solo mancavano tali profili di meritevolezza, ma erano presenti elementi di segno opposto. La Corte ha sottolineato come la valutazione dei giudici di merito fosse corretta nel valorizzare la personalità dell’imputato, caratterizzata da una chiara inclinazione a delinquere. Il diniego delle attenuanti, quindi, non è stato un atto arbitrario, ma il risultato di un’analisi completa e logica del comportamento del reo, sia prima che durante il processo. L’inammissibilità del ricorso, definito di carattere “palesemente dilatorio”, ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
le conclusioni
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica: le attenuanti generiche non sono un beneficio automatico né un diritto acquisito. La loro applicazione dipende da una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere ancorata a elementi concreti e positivi. La persistenza nel comportamento criminale (pervicacia) e una condotta processuale non collaborativa sono fattori che possono legittimamente portare al loro diniego. La decisione conferma che il sistema penale non guarda solo al fatto-reato in sé, ma anche alla personalità complessiva dell’imputato e alla sua capacità di comprendere il disvalore delle proprie azioni.
Quando possono essere negate le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche possono essere negate quando mancano elementi positivi di valutazione sulla personalità o sulla condotta dell’imputato. In particolare, la persistenza nel commettere reati (pervicacia) e un comportamento ostruzionistico sono considerati elementi che giustificano il loro diniego.
Avere la fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. A seguito della riforma legislativa del 2008, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per la concessione automatica delle attenuanti generiche. Il giudice deve riscontrare concreti profili di meritevolezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, specialmente quando il ricorso è ritenuto palesemente infondato o presentato con scopi dilatori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44523 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44523 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 18 Maggio 2022 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina e lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e di euro 1.200 di multa.
Considerato che l’unico motivo, inerente al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all’onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente, della condotta ostuzionistica del reo, del fatto che lo COGNOME era stato sorpreso alcuni giorni prima dei fatti mentre deteneva sostanze stupefacenti della stessa specie e dell’assenza di profili di meritevolezza. La pena risulta poi contenuta al di sotto della soglia della media edittale.
3.11 ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d’altro canto ha valorizzato la personalità dell’imputato caratterizzata da pervicacia nel reato.
Considerato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23.