Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica situazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 6204/2024) offre un’importante chiave di lettura sui limiti di tale discrezionalità e sui motivi che possono legittimamente giustificarne il diniego, anche a fronte di censure difensive. Il caso riguardava un ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva negato le attenuanti a un imputato per detenzione di un’enorme quantità di sostanze stupefacenti.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
L’imputato aveva presentato ricorso alla Suprema Corte avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il fulcro del ricorso era la contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato alcuni elementi a favore del proprio assistito. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva fondato la propria decisione su un dato ritenuto preponderante e decisivo: l’ingente quantità di eroina sequestrata, pari a quasi 5,4 chilogrammi, sufficiente per confezionare circa 100.000 dosi. Questo elemento, secondo i giudici di merito, era tale da rendere recessivi tutti gli altri eventuali aspetti positivi.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: la Valutazione della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in esame e a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che egli indichi quali sono gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente identificato nell’enorme quantità dello stupefacente l’elemento decisivo. Una simile motivazione, secondo la Cassazione, è esente da vizi di manifesta illogicità e, pertanto, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il compito della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare il merito della decisione, ma solo di verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dal giudice precedente.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, i motivi di ricorso sono stati giudicati generici e meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La genericità del ricorso è un vizio che ne impedisce l’esame nel merito. In secondo luogo, e più sostanzialmente, la motivazione addotta dalla Corte territoriale per negare le attenuanti è stata considerata pienamente valida. Come affermato in precedenti sentenze (tra cui la n. 42688/2008), la decisione di negare le attenuanti generiche, se sorretta da una motivazione non manifestamente illogica, è insindacabile in Cassazione. Il fatto che il giudice abbia valorizzato un elemento (la quantità della droga) a scapito di altri non costituisce un vizio, ma una legittima espressione del potere discrezionale di valutazione delle prove e delle circostanze del caso.
Le Conclusioni della Suprema Corte
Concludendo, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui la valutazione del giudice di merito sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale. Purché la decisione sia supportata da una motivazione logica e coerente, anche se focalizzata su un solo elemento ritenuto assorbente e decisivo, essa non potrà essere validamente contestata davanti alla Suprema Corte. La scelta di privilegiare un dato oggettivo di eccezionale gravità, come l’enorme quantitativo di stupefacente, è un criterio di giudizio legittimo e sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
È obbligatorio per il giudice concedere le attenuanti generiche se esistono elementi favorevoli all’imputato?
No, non è obbligatorio. Il giudice di merito, nel motivare il diniego, non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, i quali superano o assorbono tutti gli altri.
Un ricorso in Cassazione può contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria. La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della decisione, ossia valutare se fosse più opportuno concedere o meno le attenuanti, ma solo controllare la logicità del ragionamento del giudice.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la sola apprezzata quantità della sostanza stupefacente (quasi 5,4 kg di eroina, idonei per circa 100.000 dosi) fosse un elemento di per sé sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti, rendendo la motivazione logica e non censurabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6204 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, dopo aver confutato specificamente tutti gli elementi addotti dalla difesa, ha ritenuto determi l’apprezzata quantità della sostanza stupefacente del tipo eroina per chilogrammi 5,398 idonea alla predisposizione di circa 100.000 dosi; che, infatti, la mancata concessione de circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicit insindacabile in cassazione (Sez. 6, n, 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), visto ch non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione d attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavore dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimen ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/01/2024.