Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Decisione della Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro applicazione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale che tiene conto di vari fattori. Con l’ordinanza n. 7643 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: la presenza di numerosi precedenti penali può essere un ostacolo insormontabile per ottenere questo beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una donna avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. La ricorrente lamentava un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, un beneficio che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena inflitta. La sua difesa sosteneva che la Corte di merito non avesse adeguatamente giustificato la propria decisione negativa.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non solo conferma la sentenza impugnata, ma comporta anche conseguenze economiche per la ricorrente. Infatti, l’inammissibilità del ricorso ha portato alla condanna della donna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia della Cassazione risiede nella valutazione delle motivazioni addotte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la decisione di negare le attenuanti generiche non fosse affatto illogica o immotivata. Al contrario, era solidamente fondata su un elemento di fatto inequivocabile: i numerosissimi precedenti penali a carico della ricorrente.
La Corte ha richiamato un proprio precedente orientamento (sentenza n. 43952/2017), secondo cui il semplice riferimento ai numerosi precedenti penali è di per sé una motivazione sufficiente per escludere le attenuanti. Questo perché un passato criminale significativo è indice di una personalità non meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite. Inoltre, la Cassazione ha sottolineato come nel ricorso non fossero stati evidenziati elementi positivi o specifici meritevoli di valutazione, che potessero bilanciare la gravità del quadro desumibile dai precedenti penali.
La declaratoria di inammissibilità ha poi attivato il meccanismo previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Non ravvisando un’assenza di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato, la Corte ha imposto alla ricorrente il pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria, in linea con un principio affermato anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000).
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e fortemente influenzata dalla storia criminale dell’imputato. Un casellario giudiziale denso di condanne rende estremamente difficile, se non impossibile, ottenere una riduzione di pena su questa base. In secondo luogo, evidenzia i rischi di un ricorso in Cassazione non supportato da argomentazioni solide e specifiche. Un’impugnazione generica o basata su motivi manifestamente infondati non solo non porterà al risultato sperato, ma si tradurrà in ulteriori costi per il ricorrente.
I numerosi precedenti penali possono da soli giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, secondo l’ordinanza, la Corte di Cassazione conferma che una motivazione basata sui numerosi precedenti penali a carico dell’imputato è sufficiente per negare la concessione delle attenuanti generiche, in quanto tale elemento è considerato un valido indicatore della personalità del reo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se non vi è assenza di colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
È sufficiente contestare genericamente il mancato riconoscimento delle attenuanti per ottenere una revisione della decisione?
No, non è sufficiente. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché la ricorrente non ha evidenziato elementi specifici e positivi che potessero essere valorizzati per la concessione del beneficio, limitandosi a una contestazione generica della decisione della Corte di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME CONCETTA nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che eccepisce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, negato i presupposti per una mitigazione della pena in considerazione dei numerosissimi precedenti penali di cui è gravata la ricorrente (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato), e, comunque, non ravvisando elementi valorizzabili a tale scopo, peraltro nemmeno evidenziati nel ricorso;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.