Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3706 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3706 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 del d. Igs. 7 per aver, in qualità di rappresentante legale della “RAGIONE_SOCIALE“, emesso fatture operazioni inesistenti, al fine di consentire l’evasione delle imposte sui redditi e sul aggiunto.
Il ricorrente dedùce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazion legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensurate dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudic prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ri dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).
A fronte di tale valutazione, nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il formale della incensuratezza ha consentito il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma di per sé considerato non può essere posto alla base del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo emersi elementi di positiva valutazione.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il consigliere stensore
Il Presidente