Attenuanti Generiche Negate per Ingente Quantitativo di Droga
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati di droga: il possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti è un elemento che, se logicamente valutato dal giudice, può giustificare la negazione delle attenuanti generiche. Questa decisione sottolinea come la consapevolezza dell’autore del reato, desunta da elementi oggettivi, sia cruciale nella determinazione della pena.
I Fatti del Caso: Oltre 17 kg di Cocaina in un Doppio Fondo
Il caso riguarda un uomo fermato mentre viaggiava dalla Calabria verso la Sicilia a bordo di un furgone. Il veicolo, acquistato appena il giorno prima, era stato appositamente modificato per il trasporto illecito. All’interno di uno scomparto segreto, ricavato tra il telaio e la carrozzeria, le forze dell’ordine hanno rinvenuto 15 pani di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 17 chilogrammi.
Condannato in primo grado e in appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando principalmente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una significativa riduzione della pena.
Il Ricorso e la Valutazione delle attenuanti generiche
La difesa del ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato elementi a suo favore per la concessione delle attenuanti generiche. Tuttavia, il ricorso presentato alla Suprema Corte è stato giudicato come una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio.
La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti. In questo caso, i giudici di merito avevano fornito una giustificazione chiara e priva di vizi logici per la loro decisione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. La motivazione si fonda su due pilastri principali.
In primo luogo, la Corte ha ribadito che la valutazione del giudice di merito sulla concessione o meno delle attenuanti è un giudizio di fatto, che diventa insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è esente da ‘manifesta illogicità’. Nel caso di specie, la motivazione era stata considerata pienamente logica e coerente.
In secondo luogo, l’elemento decisivo è stato l’enorme quantitativo di droga. La Corte ha specificato che la consapevolezza di detenere a fini di spaccio una quantità così ingente di stupefacente, trasportata con modalità così elaborate (un furgone comprato il giorno prima e dotato di un vano segreto), è un fattore che giustifica pienamente il diniego delle attenuanti. Tale circostanza dimostra una notevole capacità criminale e una piena adesione al progetto illecito, elementi incompatibili con un giudizio di meritevolezza per una riduzione di pena.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di stupefacenti, la quantità della sostanza è un indice primario non solo della gravità del reato, ma anche della personalità dell’imputato. Quando la quantità è tale da escludere ogni dubbio sulla destinazione allo spaccio e sulla piena consapevolezza dell’agente, diventa estremamente difficile per la difesa ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche. La decisione riafferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel bilanciare gli elementi a favore e contro l’imputato, purché la sua scelta sia supportata da una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, la cui motivazione era stata ritenuta corretta e priva di vizi logici.
Qual è la ragione principale per cui non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte ha ritenuto giustificata la decisione del giudice di merito, basata sulla considerazione dell’ingente quantitativo di stupefacente (oltre 17 kg di cocaina) e sulle modalità di occultamento, elementi che dimostravano la piena consapevolezza dell’imputato di partecipare a un’attività di spaccio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1645 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1645 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOME COGNOME il 16/09/1993
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati.i motivi di ricorso;
I motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419).
La consapevolezza di detenere ai fini di spaccio l’ingente quantitativo di stupefacente è giustificato in considerazione del fatto che COGNOME viaggiava su un furgone, acquistato il giorno prima e immediatamente utilizzato per il viaggio dalla Calabria verso Messina, stivato di 15 pani di cocaina – allocati in uno scomparto segreto, ricavato fra telaio e carrozzeria del mezzo – dal peso complessivo di oltre 17 kg.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023
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