Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14249 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14249 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337
cod. pen.);
esaminati i motivi di ricorso;
considerato che il primo motivo prospetta la violazione di legge in relazione
all’affermazione della penale responsabilità del ricorrente, per essersi costui limitato a una mera resistenza passiva, caratterizzata da un moderato uso della
forza, non punibile; sul punto, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che dà precisamente conto dell’agito
violento del ricorrente il quale, dopo essere fuggito, «si dimenava e, proprio a causa di ciò, l’agente scelto COGNOME rovinava a terra», risultando necessario da
parte degli operanti immobilizzarlo (cfr. p. 4 della sentenza);
ritenuto -quanto al secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – che sul punto la sentenza impugnata è immune da censure, avendo correttamente valorizzato, in senso ostativo alla mitigazione sanzionatoria, l’assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso e i gravi precedenti del ricorrente (cfr. p. 4 della sentenza);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025