Attenuanti Generiche: la Confessione in Flagranza non è Abbastanza
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, non ogni comportamento collaborativo garantisce questo beneficio. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che la confessione resa dall’imputato colto in flagranza di reato non è, di per sé, un elemento sufficiente per ottenere una riduzione della pena. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, un’ipotesi di lieve entità prevista dalla legge. Durante il processo di merito, la difesa aveva richiesto l’applicazione delle attenuanti generiche, facendo leva sulla collaborazione processuale dell’imputato, il quale aveva ammesso le proprie responsabilità. In particolare, aveva confessato di detenere a fini di spaccio la droga rinvenuta dalle forze dell’ordine all’interno dell’auto che stava guidando.
La Corte d’Appello, tuttavia, rigettava la richiesta. La motivazione del diniego si basava sul fatto che la collaborazione era stata di “impatto relativo”, poiché avvenuta in una situazione di flagranza del reato. In altre parole, l’ammissione era giunta solo dopo che l’imputato era stato scoperto con le mani nel sacco, rendendo la sua confessione poco più di una presa d’atto dell’inevitabile.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’errata valutazione della sua condotta processuale.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Il punto centrale della pronuncia risiede nei limiti del giudizio di legittimità. La Cassazione, infatti, non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che la decisione impugnata sia corretta dal punto di vista legale e che la motivazione sia logica, completa e priva di contraddizioni.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il ricorso non sollevasse questioni di diritto, ma critiche sulla valutazione discrezionale operata dalla Corte d’Appello. Una valutazione che, secondo la Cassazione, era stata sostenuta da una motivazione del tutto congrua e ragionevole.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte d’Appello, avallata dalla Cassazione, è chiara: la collaborazione processuale, per giustificare le attenuanti generiche, deve rappresentare un elemento positivo e significativo. L’ammissione di detenere la droga, quando questa è stata già trovata in possesso dell’imputato, non possiede tale valore. La flagranza del reato svuota la confessione del suo potenziale collaborativo, trasformandola in una semplice constatazione di una prova già acquisita.
Il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha legittimamente ritenuto che una simile “collaborazione” non meritasse una riduzione di pena. La decisione si fonda su un iter logico-giuridico corretto e non attaccabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il beneficio delle attenuanti generiche, non basta una collaborazione qualsiasi. È necessario che il comportamento dell’imputato dimostri un effettivo contributo all’accertamento dei fatti o un sincero ravvedimento. Una confessione tardiva o resa di fronte all’evidenza schiacciante, come nel caso di flagranza di reato, può essere legittimamente considerata dal giudice come irrilevante ai fini della riduzione della pena. La decisione sottolinea l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione di tali circostanze, un potere che può essere censurato in Cassazione solo in caso di vizi logici o giuridici manifesti nella motivazione.
La confessione di un reato garantisce sempre l’ottenimento delle attenuanti generiche?
No, la confessione non garantisce automaticamente le attenuanti generiche. Come stabilito in questa ordinanza, se l’ammissione avviene quando l’imputato è colto in flagranza di reato, il giudice può ritenerla un elemento di ‘impatto relativo’ e non sufficiente a giustificare una riduzione di pena.
Quali sono i limiti del ricorso per cassazione in materia di attenuanti?
Il ricorso per cassazione non può contestare la valutazione di merito del giudice sulla concessione o meno delle attenuanti. Può solo censurare vizi di legittimità, come una motivazione mancante, illogica o contraddittoria. Se la motivazione del giudice è congrua e coerente, la sua valutazione è insindacabile in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a meno che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5901 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5901 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 13/08/1998
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricor il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato alla luce di una collaboraz dell’imputato “di impatto relativo, attesa la flagranza del reato”.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione riservati alla cognizione del giudice di le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito d giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che la collaborazione processuale prestata dal ricorrente, il quale ha ammesso di detenere la droga rinvenuta nell’auto da lui condotta a fini di spaccio, non sia elemento positivo di valutazio fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche / aZi’..cm– -to 1.(../1″4AZ i j
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), al condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore dell Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
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Il Presidente