Attenuanti Generiche: Non Basta la Fedina Pulita, Servono Fatti Positivi
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in quanto consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, quali sono i reali presupposti per ottenerle? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la sola assenza di precedenti penali non è più un biglietto da visita sufficiente per ottenere uno sconto di pena. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un uomo condannato nei primi due gradi di giudizio. L’imputato si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando due principali vizi della sentenza d’appello. In primo luogo, evidenziava un presunto ‘contrasto di giudicati’, poiché un suo coimputato era stato assolto nel processo di primo grado. A suo dire, questa assoluzione avrebbe dovuto influenzare positivamente anche la sua posizione. In secondo luogo, contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo ingiustificata la decisione dei giudici di merito di negargli la riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile in ogni sua parte. I giudici hanno fornito motivazioni nette e precise su entrambi i punti sollevati dalla difesa, confermando la linea dura sui criteri di valutazione sia processuali che sostanziali.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato le argomentazioni del ricorrente con un ragionamento giuridico ineccepibile, basato su principi consolidati della procedura e del diritto penale.
Il Principio di Autonoma Valutazione e il Limite del Giudizio di Legittimità
Riguardo al primo motivo, la Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Proporre una ‘lettura alternativa’ delle prove, come tentato dal ricorrente, è inammissibile, specialmente di fronte a una ‘doppia conforme’, ovvero due sentenze di merito che hanno valutato i fatti allo stesso modo. L’assoluzione di un altro concorrente, inoltre, non ha alcun valore decisivo automatico, poiché la responsabilità penale è personale e va accertata sulla base delle prove raccolte contro il singolo imputato. Nel caso specifico, il ritrovamento della merce di origine illecita in possesso del condannato costituiva un elemento di prova autonomo e sufficiente.
I Criteri per le Attenuanti Generiche dopo la Riforma
Il punto centrale della decisione riguarda le attenuanti generiche. La Corte ha bollato il motivo come manifestamente infondato, ribadendo un principio fondamentale consolidatosi dopo la riforma dell’articolo 62-bis del codice penale avvenuta nel 2008. Prima di tale riforma, la sola incensuratezza (l’assenza di precedenti penali) era spesso considerata elemento sufficiente per concedere le attenuanti.
Oggi, la legge richiede qualcosa di più. Il giudice può negare le attenuanti motivando la sua decisione sulla base dell’assenza di ‘elementi o circostanze di segno positivo’. In altre parole, non basta non aver commesso altri reati in passato; è necessario che emergano dal processo elementi concreti che depongano a favore dell’imputato (ad esempio, un comportamento processuale collaborativo, un’ammissione di responsabilità, un risarcimento del danno, una situazione di particolare fragilità, ecc.). Senza questi elementi positivi, la decisione del giudice di negare lo sconto di pena è pienamente legittima.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione offre due importanti lezioni pratiche. La prima è che non si può sperare di ribaltare in Cassazione una condanna basandosi sull’esito del processo di un altro imputato o tentando di far rivalutare le prove. La seconda, e più rilevante, è che il beneficio delle attenuanti generiche non è un diritto automatico per chi ha la fedina penale pulita. È una valutazione discrezionale del giudice che deve essere ancorata a elementi positivi e concreti. L’imputato e la sua difesa devono quindi lavorare per far emergere tali elementi nel corso del processo, poiché la sola ‘non negatività’ della condotta passata non è più sufficiente a garantire una riduzione della pena.
L’assoluzione di un coimputato può invalidare la mia condanna?
No. Secondo la Corte, l’assoluzione di un concorrente non è di per sé decisiva. La posizione di ogni imputato viene valutata autonomamente, sulla base delle prove specifiche raccolte nei suoi confronti.
Basta avere la fedina penale pulita per ottenere le attenuanti generiche?
No. La sentenza chiarisce che, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente. Per concedere le attenuanti generiche, il giudice deve riscontrare la presenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del mio processo?
No. Il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non può effettuare una nuova valutazione delle prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5982 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5982 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 03/06/1985
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione per il contrasto di giudicati tra la sentenza impugnata e quella del tribunale di Pisa che assolveva l’altro concorrente, non è consentito in sede di legittimità perché propone una lettura alternativa delle fonti di prova valutate con doppia conforme da parte dei giudici di merito in assenza di qualsiasi illogicità avuto riguardo al rinvenimento della merce di origine furtiva nel possesso dell’imputato;
che pertanto l’assoluzione del concorrente non può assumere valenza decisiva;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato considerato peraltro il principio di diritto in forza del quale qualora nella sentenza di appello risultino adeguatamente e sufficientemente valutati, con corretto esame, gli elementi ritenuti di decisiva rilevanza per la conferma dell’entità della pena determinata dai primi giudici, considerata equa ed adeguata col fatto commesso ed insuscettibile dell’ulteriore diminuzione richiesta dall’appellante;
peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
Il
Il Presidente,