Attenuanti Generiche: Non un Diritto Automatico ma una Conquista Processuale
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza un principio fondamentale: queste circostanze non sono un diritto automatico per l’imputato, né possono derivare da semplici scelte processuali come il rito abbreviato. La decisione sottolinea come il riconoscimento di una pena più mite debba fondarsi su elementi concreti e positivi che dimostrino un effettivo ravvedimento o una particolare meritevolezza.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato in primo e secondo grado per una serie di reati, tra cui il tentato furto aggravato in concorso. La difesa dell’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando, con un unico motivo, una motivazione illogica riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato gli elementi a suo favore, negandogli così il beneficio di una riduzione di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione della Corte territoriale, chiarendo che la motivazione fornita per il diniego delle attenuanti era del tutto esente da vizi logici. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché le Attenuanti Generiche Non Sono un Diritto Automatico
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha smontato la tesi difensiva. La Corte ha ribadito alcuni principi cardine:
1. Discrezionalità del Giudice di Merito: Non è necessario che il giudice, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi, implicitamente superando tutti gli altri.
2. Assenza di Automatismi: Il riconoscimento di queste circostanze non è un automatismo. Non basta l’assenza di elementi negativi; devono emergere elementi positivi e concreti che giustifichino una valutazione di minore gravità del fatto o di minore pericolosità del reo.
3. Irrilevanza del Rito Abbreviato: La scelta del rito abbreviato, che garantisce già di per sé uno sconto di pena, non può essere interpretata come un segno di ravvedimento. Si tratta, come sottolineato dalla Corte, di una precisa scelta di utilità processuale, volta a ottenere un vantaggio procedurale, e non di un comportamento che denota pentimento.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato che non erano emerse circostanze particolari che giustificassero la concessione del beneficio, né un comportamento processuale dell’imputato improntato a una leale collaborazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Per l’imputato che aspira a ottenere le attenuanti generiche, non è sufficiente una difesa passiva o la scelta di riti alternativi. È necessario dimostrare attivamente, con comportamenti concreti e positivi, di meritare una valutazione più favorevole. Ciò può includere, ad esempio, la confessione, la collaborazione con la giustizia, il risarcimento del danno alla persona offesa o altre iniziative che manifestino un reale e sincero ravvedimento. In assenza di tali elementi, la discrezionalità del giudice nel negare il beneficio rimane ampiamente tutelata e difficilmente censurabile in sede di legittimità.
La scelta del rito abbreviato è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, la Corte ha stabilito che la scelta del rito abbreviato non può essere valutata come un comportamento indice di ravvedimento, ma corrisponde a una precisa scelta di utilità processuale dell’imputato.
Il giudice deve considerare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, la sentenza ribadisce il principio secondo cui è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.
La concessione delle attenuanti generiche è un automatismo nel giudizio penale?
No, la Corte ha esposto chiaramente che il riconoscimento di dette circostanze non rappresenta un automatismo nel giudizio penale e devono ravvisarsi circostanze particolari che ne comportino il riconoscimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale di Pisa, con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole dei delitti in concorso di cui agli artt.56, 624 e 625 nn.2,3 e 7 cod. pen.; di cui agli artt. 110,624,625 n.3 cod. pen.; del reato di cui all’art.4 1.110/75.
Considerato che con il primo e unico motivo – con cui il ricorrente contesta una motivazione illogica con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti- è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Che, in ogni caso la Corte territoriale (p.4) ha esposto chiaramente che il riconoscimento di dette circostanze non rappresenta un automatismo nel giudizio penale e che non si ravvisano circostanze particolari che ne comportino il riconoscimento; né risulta dagli atti un particolare comportamento processuale dell’imputato connotato alla massima correttezza della collaborazione, né può essere valutato come comportamento indice di ravvedimento la scelta del rito abbreviato, che corrisponde a una precisa scelta di utilità processuale dell’imputato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il &Tsigliere estensore
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Il Presidente