Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8262  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 14 febbraio 2023 la Corte di Appello di Catania, in relazione a NOME COGNOME ha confermato la sentenza del 5 dicembre 2018 del Tribunale di Ragusa, condannandolo alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, mentre con riguardo a NOME, in parziale riforma della predetta sentenza, lo ha condannato e alla pena di mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed euro 800,00 di multa, entrambi per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale provvedimento sono stati proposti ricorsi per cassazione, tramite i quali i prevenuti hanno richiesto l’annullamento della decisione in ragione rispettivamente / del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, i e della mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen.
3.In relazione al motivo di censura proposto da COGNOME, è nozione comune che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio ne bis in idem (mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva)(Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425). Il principio del cosiddetto ne bis in idem sostanziale, valido nell’ambito di operatività dell’art. 15 cod. pen., non può essere invece invocato per negare che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della sanzione ex art. 133 cod. pen., possa utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare le scelte operate i ordine agli elementi la cui determinazione è affidata al suo prudente apprezzamento, purché il fattore stesso presenti un significato polivalente (così, in motivazione, Sez. 6, n. 45623 cit.).
Questa Corte ha così ad es. ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte territoriale che aveva fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto, per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, proprio in quanto il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio ne bis in idem (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904).
Alfine emerge una complessiva valutazione del fatto come della personalità, a base sia del diniego delle generiche che del trattamento sanzionatorio.
In specie i precedenti penali sono stati considerati in primo luogo p giudizio dì equivalenza tra attenuanti generiche e ritenuta recidiva, e quind la determinazione di una pena base lievemente superiore ai minimi edittali.
Quanto al motivo dedotto da COGNOME, vale la pena di rilevare che l sentenza impugnata ha negato l’applicabilità della speciale causa di esclus della punibilità alla luce del delineato inserimento abituale dell’imputato contesto criminale specifico.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, invero, ai fini riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entit danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 18155 del 16/04/2021, COGNOME, Rv. 281572; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, COGNOME, Rv. 268258).
La non marginalità della condotta, in relazione ai parametri di cui all 131-bis cit., è stata appunto individuata nel quantitativo di sos stupefacente rinvenuta, nelle modalità operative della condotta, nella nega personalità del prevenuto e nell’inserimento abituale del medesimo in conte criminali, come sopra indicato. Alcuna contraddizione risulta quindi sussistente
Non può che dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cor costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono element ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
or: 6 Il Co igliere este
GLYPH
Il Presidente