Attenuanti Generiche: No al Doppio Sconto di Pena con il Rito Abbreviato
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata e deve seguire principi giuridici consolidati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce due concetti fondamentali: la valutazione della personalità dell’imputato e l’impossibilità di concedere un ‘doppio beneficio’ a chi sceglie il rito abbreviato. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: Il Diniego delle Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva negato la concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale. L’imputato lamentava una motivazione carente e contraddittoria da parte dei giudici di merito. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva basato la sua decisione su un elemento preciso: la ‘perdurante inclinazione a delinquere’ del soggetto, desumibile dalla commissione di una rapina a mano armata in un momento successivo al reato per cui si procedeva.
La Decisione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la linea dei giudici di merito. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi di grande rilevanza pratica.
La Valutazione Complessiva della Personalità
In primo luogo, la Cassazione ha ritenuto corretto valorizzare, ai fini del diniego, il comportamento dell’imputato successivo al reato. La commissione di un altro grave delitto, come una rapina, è stata considerata un indice inequivocabile di una personalità non incline al rispetto della legge, giustificando così la mancata concessione di un beneficio premiale.
La Corte ha inoltre ribadito un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi, i quali, per la loro importanza, superano e rendono irrilevanti tutti gli altri.
L’Impossibilità del ‘Doppio Sconto’
Il secondo e cruciale punto toccato dalla Corte riguarda il rapporto tra attenuanti generiche e rito abbreviato. I giudici hanno sottolineato che la scelta di definire il processo con il rito abbreviato, che per legge comporta già una riduzione predeterminata della pena, non può costituire di per sé un motivo per concedere anche le attenuanti generiche. Se così fosse, la stessa circostanza (la scelta processuale) produrrebbe due distinte conseguenze favorevoli per l’imputato, violando un principio di logica e di equità sanzionatoria.
Le motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è chiara e si allinea a un orientamento giurisprudenziale ormai stabile. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso ‘aspecifico’, in quanto non si confrontava adeguatamente con le solide ragioni esposte nella sentenza d’appello. La ratio della decisione è quella di preservare la funzione delle attenuanti generiche, che devono premiare un effettivo percorso di revisione critica e non diventare un automatismo legato a scelte processuali che già godono di specifici vantaggi. La valutazione della capacità a delinquere, che include anche la condotta post-delictum, rimane un criterio fondamentale per il giudice.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. La prima è che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è globale e non può ignorare comportamenti che dimostrino una persistente pericolosità sociale. La seconda è che i benefici processuali, come lo sconto di pena per il rito abbreviato, non possono essere ‘duplicati’ attraverso l’applicazione di ulteriori attenuanti basate sulla medesima scelta. Questa decisione rafforza la discrezionalità del giudice nel valutare la personalità dell’imputato, ancorandola a elementi concreti e impedendo abusi o automatismi nella concessione di benefici penali.
Perché sono state negate le attenuanti generiche in questo caso?
Le attenuanti generiche sono state negate principalmente perché l’imputato ha dimostrato una ‘perdurante inclinazione a delinquere’ commettendo un altro grave reato (una rapina a mano armata) in data successiva a quello per cui era a giudizio.
La scelta del rito abbreviato può giustificare la concessione delle attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la scelta del rito abbreviato non può essere usata come fondamento per applicare le attenuanti generiche, poiché questo rito prevede già per legge una riduzione di pena. Concederle anche per questo motivo comporterebbe un ingiustificato doppio beneficio per l’imputato.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, non è necessario. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi (in questo caso, il comportamento successivo al reato), i quali superano e assorbono ogni altro elemento che potrebbe essere a favore dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9114 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la perdurante inclinazione a delinquere desumibile dalla commissione di una rapina a mano armata in data successiva alla commissione del reato oggetto di giudizio (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficien che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02);
rilevato, inoltre, che la Corte di merito ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all’imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 29516 dell’11/05/2023, COGNOME, non massimata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Costlire ) Estensore
Il Pre.i4ente