Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29546 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29546 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 22 gennaio 2024 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in rito abbreviato dal Tribunale di Napoli il 16 febbraio 2023, accogliendo parzialmente gli appelli degli imputati, ha rideterminato in 10 anni ed 8 mesi di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 110, 575, 577 cod. pen. (capo a) 10, 12, 14 I. 14 ottobre 197 4 , n. 497 (capo b), 424 cod. pen. (capo d), tutti aggravati ex art. 416-bis.1 ccd. pen., ed ha rideterminato in 20 anni di reclusione la pena inflitta a NOME
COGNOME per i medesimi reati dei capi a) e b), oltre che per i reati degli artt. 378 ccd. pen. e 10, 12, e 14 I. 497 del 1974, entrambi aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. I reati sono stati commessi tutti a Caivano nel corso dell’anno 2014.
In particolare, entrambi gli imputati sono stati riconosciuti responsabili in concorso dell’omicidio di NOME COGNOME, deciso dal capo del clan di cui facevano parte sia gli imputati che la vittima, NOME COGNOME, punito per aver cercato di mettersi in proprio nell’attività di spaccio. COGNOME è stato riconosciuto essere l’autore materiale dell’omicidio, COGNOME la persona che gli ha fornito la pistola. COGNOME è stato, poi, condannato anche per aver incendiato l’autovettura Fiat Panda della mad -e della vittima che, dopo l’omicidio, non aveva accettato la decisione del capcclan e si era ribellata rifiutandosi di lasciare l’appartamento in cui abitava; COGNOME è stato condannato per favoreggiamento, per aver smontato ed occultato una pistola, nonché per il reato di detenzione di un’ulteriore arma.
In grado di appello COGNOME aveva ottenuto il riconoscimento dell’attenuante della dissociazione; COGNOME aveva ottenuto il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi, con i seguenti motivi di seguito descritti nei lim strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso COGNOME
Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il man:ato riconoscimento delle attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere concesse valorizzando la confessione e la scelta di collaborazione.
2.2. Ricorso COGNOME
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell’aggravante della premeditazione evidenziando che la pronuncia d’appello ha posto a fondamento del riconoscimento dell’aggravante le sensazioni dei familiari della vittima che sostenevano che si trattasse di un omicidio annunciato e la circostanza che un collaboratore avrebbe sostenuto che l’omicidio è stato deciso in una riunione, ma che era stato smentito da altri due collaboratori che hanno parlato genericamente non di una riunione, ma di incontri preparatori; in realtà, la difesa dell’imputato aveva evidenziato che COGNOME non era presente in questi incontri, come evidente dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, pertanto la presenza della imputato al momento del conferimento dell’incarico all’esecutore materiale non è riferita da nessuno, e l’adempimento dell’incarico di consegnare a questi la pistola poteva esse ) 4 re 2
avvenuto anche in momento successivo rispetto a quello del mandato ad uccidere; d’alt -onde, COGNOME ha sostenuto che l’omicidio è avvenuto in modo del tutto estemporaneo, essendo stato programmato con modalità diverse, e non essendo in progetto che avvenisse al parco verde.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto di altra sentenza di condanna per i reati dell’ad 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, in quarto la sentenza impugnata fa una rigida interpretazione dei criteri di cui all’ad 81 cod. pen. ed è contraddittoria con le conclusioni cui è pervenuta la sentenza passata in giudicato, che aveva ritenuto sussistente il medesimo disegno criminoso tra vari reati fine contestati all’imputato perché adottando il criterio così restrittivo nella programmazione della reato fin dal momento dell’affiliazione si escluderebbe sempre la possibilità di individuare i presupposti della continuazione tra associazione e reato-fine.
Con terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’ad. 114 cod. pen., atteso che la valutazione sull’attenuante deve avvenire con riferimento al cont-ibuto fornito alla realizzazione del fatto contestato e non con riferimento al!’eventuale ruolo all’interno del clan ed alla fiducia riposta nell’imputato dal capeclan; il ruolo nell’omicidio è, in realtà, minimale e facilmente fungibile perché l’imputato si è limitato a consegnare l’arma del delitto ai killer.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili.
1. Ricorso COGNOME
Il ricorso di COGNOME, articolato in un unico motivo, relativo soltanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
Il diniego delle attenuanti di cui all’ad. 62-bis cod. pen. è stato motivato, infatti, in sentenza con la spiegazione che la collaborazione con la giustizia dell’imputato, e la sua confessione della partecipazione al crimine, comporta il riconoscimento dell’attenuante speciale dell’ad. 416-bis.1, comma 3, cod pen., ma ron è spendibile una seconda volta per ottenere anche le attenuanti generiche. Seccndo il giudice del merito, per ottenere anche tali attenuanti, sarebbe servito un uteriore elemento di valutazione diverso da confessione, collaborazione con la
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giJsUzia, cambiamento di vita e presa di distanza dal contesto di appartenenza, che sono tutti requisiti insiti nella collaborazione.
Il ricorso insiste nel dedurre che confessione e collaborazione con la giustizia avrebbero dovuto comportare il riconoscimento delle attenuanti, ma sul punto si scontra con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Infatti, pur essendo, in linea generale, possibile valorizzare ai fini della concessione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. una circostanza del fatto già valorizzata per riconoscere altra attenuante (cfr., da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 11554 del 10/02/2022, Marino, Rv. 282876), con riferimento specifico al rapporto tra l’attenuante speciale di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. e le attenuanti generiche, la giurisprudenza di legittimità ritiene, invece, che “in tema di circostanze, gli elementi posti a fondamento dell’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. (Sez. 1, Sentenza n. 7184 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284374; conformi Sez. 6, Sentenza n. 43890 del 21/06/2017, COGNOME, Rv. 271099; Sez. 6, Sentenza n. 49820 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258136).
Il ricorso, pertanto, è manifestamente infondato.
2. Ricorso COGNOME.
2.1. Il primo motivo del ricorso, dedicato al riconoscimento dell’aggravante della premeditazione, è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata indica esplicitamente in circa 20 giorni il periodo intercorrente tra la decisione di uccidere NOME e l’esecuzione, un periodo di tempo sufficientemente lungo per consentire quella ponderata riflessione su un evertuale recesso dal proposito criminoso in cui consiste la premeditazione (Sez. U, Sentenza n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 24157: elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso, elemento di natura cronologica, e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine, elemento di natura ideologica).
Il ricorso deduce che COGNOME non risulta presente agli incontri che hanno deciso l’omicidio, è stato coinvolto soltanto per aver consegnato la pistola, e non si conosce la data precisa in cui è avvenuta la consegna.
L’argomento è manifestamente infondato, perché, a prescindere da quale sia il gicrno esatto in cui è avvenuta la consegna dell’arma a COGNOMECOGNOME persona designata
dal clan per effettuare l’omicidio, in sentenza si spiega in modo esplicito che la consegna avvenne molto prima dell’esecuzione, perché COGNOME, ricevuta l’arma, la occultò in un punto di un edificio in attesa dell’occasione propizia; il tempo intercorso tra la consegna della pistola e l’esecuzione del delitto avrebbe, quindi, ccnsentito a COGNOME la ponderata riflessione sull’eventuale recesso dal crimine che giustifica il riconoscimento a suo carico dell’aggravante.
Inoltre, la sentenza impugnata aggiunge che, nel momento in cui ha consegnato la pistola a COGNOME, COGNOME aveva consapevolezza che si trattasse di un omicidio deciso dal clan, e la giurisprudenza di legittimità ritiene che, se l’agente, indipendentemente dalla partecipazione alla precedente fase preparatoria, nel momento in cui aderisce al progetto, prende contezza della complessiva operazione posta in essere dai compartecipi ed ha il tempo per maturare :I proposito criminoso ed attivare gli eventuali freni inibitori, ad esso si estende l’applicazione dell’aggravante (Sez. 6, Sentenza n. 56956 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271952: la circostanza aggravante della premeditazione può essere estesa al concorrente, che non abbia partecipato all’originaria deliberazione volitiva, qualora questi ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all’evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori).
Il ricorso deduce anche che, secondo la versione dello stesso esecutore materiale COGNOMECOGNOME l’omicidio avvenne in occasione di un incontro casuale con la vittima, non essendo preventivato che esso dovesse avvenire al parco verde, ma l’argDmento è manifestamente infondato, perché la casualità del momento concreto in cui avviene il crimine elide la premeditazione soltanto se la casualità assume un rilievo preponderante rispetto a qualsiasi volizione preliminare (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 45466 del 28/10/2008, PG in proc,. COGNOME, Rv. 242332: la circostanza aggravante della premeditazione va esclusa quando l’occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione), e non se sia stata rimessa all’esecutore materiale la scelta delle concrete modalità esecutive sulla base della valutazione della ccnt ngente situazione di fatto in cui lo stesso si verrà a trovare.
Ne consegue che il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2.2. Il secondo motivo, dedicato al mancato riconoscimento della cont nuazione esterna con altro reato di cui il ricorrente è stato riconosciuto respprisabile, è inammissibile per mancanza di specificità.
La sentenza impugnata ha respinto l’istanza di applicazione della cont nuazione esterna con il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per cui l’imputato era stato condannato con sentenza irrevocabile, evidenziando che l’omicidio COGNOME non era programmabile, neanche nelle sue linee essenziali, al momento di adesione di COGNOME all’associazione a delinquere, perché avvenuto soltanto per una contingente situazione di fatto non prevedibile, ovvero che COGNOME intendeva distaccarsi dal clan.
Il ricorso non si confronta con questa parte della motivazione, non prendendo posizione su queste considerazioni del giudice di appello, e si limita ad affermazioni di carattere meramente generale sui presupposti della continuazione tra reato associativo e reati-fine.
Il ricorso sul punto deve, pertanto, essere ritenuto inammissibile per difetto del requisito di specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
2.3. Il terzo motivo, dedicato al mancato riconoscimento dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato.
Il ricorso deduce che la sentenza ha motivato soltanto sul ruolo di COGNOME COGNOME:Interno del clan, ma l’aggravante andava valutata con riferimento al ruolo avuto dallc stesso nello specifico omicidio di cui è stato riconosciuto responsabile.
Il motivo è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata argomenta, in realtà, sia sul ruolo di COGNOME all’interno del clan quale fiduciario del capo, sia sul ruolo dello stesso nello specifico episodio dell’omicidio evidenziar do l’importanza dell’incarico ricevuto di consegnare la pistola alVesecutcre materiale e di recuperare e distruggere l’arma dopo il crimine.
Il ricorso deduce che si tratterebbe, in ogni caso, di un ruolo intercambiabile con altri, ma, al di là del fatto che il ruolo di custode delle armi del clan attribuit in sentenza a COGNOME COGNOME rende un concorrente non facilmente sostituibile con altri nel suo compito di fornire l’arma all’esecutore materiale, in ogni caso il proprium del riconoscimento dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen. non consiste nella intercambiabilità del ruolo (perchè, a ragionare in questo modo, si potrebbe affermare la minima importanza finanche del contributo dell’esecutore materiale), ma nell’assunzione da parte del concorrente di un ruolo di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del crim:ne commesso (Sez. 4, Sentenza n. 26525 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 284771; conforme Sez. 3, Sentenza n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ruolo che in modo non manifestamente illogico è stato ritenuto non krelt'”
suss stere nel caso in esame nel comportamento di chi ha conservato, consegnato e distrutto l’arma con cui è avvenuto il delitto.
Anche questo motivo, pertanto, è manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la ccnoanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via Equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrriende
Così deciso il 14 giugno 2024
Il consigliere estensore
GLYPH Il presidente