Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19213 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME (CUI 04UXQ3U) nato il 14/12/1992 NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 19/03/1991
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Firenze in data 12 gennaio 2021, ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa nei confronti di NOME e NOME per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen. e 73, comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificato dai giudice di primo grado).
Avverso la sentenza gli imputati, per il tramite del loro difensore, hanno proposto unico ricorso con il quale lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il motivo riproduce doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (pag. 5 e 6) e attiene al trattamento punitivo benché sorretto da idonea e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
La Corte di appello, con motivazione affatto illogica né carente, ha valorizzato, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate per entrambi gli imputati, le modalità della condotta e, in particolare, il trasporto in auto del sostanza stupefacente in un frequente andirivieni dal capanno agricolo dal tetto del quale venivano estratti degli involucri che poi venivano consegnati agli acquirenti, quale sintomo di un’organizzazione sia pure embrionale posta alla base dell’attività di spaccio (pag.5). Quanto alla dedotta ammissione di colpevolezza il giudice di secondo grado ha sottolineato che la stessa è avvenuta quando gli imputati erano già stati colti nella esecuzione delle condotte illecite. Non ha mancato poi la Corte territoriale di mettere in evidenza la capacità a delinquere degli imputati, desunta dalla condanna riportata per analogo reato commesso nell’anno 2020.
La decisione della Corte territoriale è conforme alla giurisprudenza di legittimità la quale afferma che in tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, la qualificazione del fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma quinto, d. P.R. ottobre 1990, n. 309, non è in contrasto con il diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez.3,n.4071 del 15/11/2015, Rv. 265712).
Sul punto va ricordato che le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all’effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specifici della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto,
la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell’art. 3 Cost., e dell finalità rieducativa, di cui all’art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congru
costituisce elemento essenziale (Sez. 2 n. 5247 del 15/10/2020, Rv. 280639).
Correttamente poi i giudici di merito hanno applicato i principi sanciti da questa
Corte di legittimità secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi
indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).
4. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 13 maggio 2025