Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32541 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32541 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con declaratoria di irrevocabilità della sentenz condanna in relazione al contestato reato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 18 febbraio 2025 la Corte d’Appello d Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 maggio 2024 da Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, concedeva all’imputato NOME le circostanze attenuanti generiche e, ritenuta continuazione con i fatti giudicati con la sentenza emessa il 23 aprile 2024
I
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, rideterminava la pena inflitta.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale, evidenziando che la Corte d’Appello aveva concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche considerando quale elemento positivo il fatto che lo stesso aveva rinunciato ad alcuni dei motivi di gravame, laddove, secondo l’orientamento della Suprema Corte, le strategie difensive processuali adottate dalla difesa tecnica non potevano essere assunte quale indice di meritevolezza del detto beneficio.
Osservava anche che la nuova disposizione che consentiva, per i giudizi definiti con le forme del giudizio abbreviato, la fruizione di una ulteriore riduzione di pena di un sesto nel caso di integrale acquiescenza a tutte le statuizioni della sentenza di primo grado, rendeva evidente che il legislatore aveva rivendicato a sé la potestà di sollecitare l’adozione di strategie difensive defaticanti e di fissare la misura del correlato trattamento premiale.
Con il secondo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, assumendo che la Corte di merito aveva motivato la concessione delle attenuanti generiche con mere clausole di stile, facendo riferimento al fine di temperare la pena; evidenziava altresì che nell’arco di breve tempo rispetto alla data di perpetrazione dei reati qui giudicati l’imputato aveva commesso una serie di rapine e inoltre non aveva risarcito il danno alle persone offese.
In data 30 giugno 2025 la difesa del NOME depositava una memoria difensiva con la quale chiedeva emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto dello stesso, assumendo che il contegno processuale dell’imputato costituiva oggetto di libera valutazione da parte del giudicante anche ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, le strategie difensive, in quanto tali insuscettibili di
connotazioni di disvalore, non sono valorizzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 22 del 24/11/2021, Poppi, Rv. 282509 – 02, secondo cui, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è valorizzabile il consenso prestato all’acquisizione di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., costituendo esso mera espressione di una strategia difensiva, insuscettibile, in quanto tale, di connotazioni di meritevolezza o di disvalore).
La Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione del principio qui enunciato, avendo valorizzato, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’intervenuta rinuncia da parte dell’appellante al primo motivo di appello (v. pag. 5 della sentenza impugnata).
Sussiste, pertanto, la violazione di legge denunciata.
Anche il secondo motivo è fondato.
Ed invero, la Corte di merito, nel motivare in relazione al riconoscimento del beneficio in discorso, ha fatto riferimento “al fine di temperare la pena”, senza rendere espliciti gli elementi utilizzati per giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Il Collegio condivide il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale, in tema di circostanze attenuanti generiche, la meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315 – 01).
Sussiste, pertanto, il vizio di mancanza di motivazione denunciato.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma il 02/07/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente