Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice nel determinare la pena. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e la sua contestazione in sede di legittimità segue regole ben precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 47457/2023) offre un chiaro esempio di quali siano i limiti di un ricorso che mira a una semplice riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, confermando un principio consolidato: per ottenere le attenuanti, non basta non avere ‘note di demerito’, ma servono elementi positivi concreti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente lamentava, in sostanza, due aspetti della decisione dei giudici di merito. In primo luogo, contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. In secondo luogo, criticava la valutazione negativa sulla sua capacità a delinquere, una prognosi che aveva inciso su altri benefici di legge. Entrambe le doglianze, secondo la difesa, erano sintomo di un vizio motivazionale della sentenza impugnata.
I Motivi del Ricorso e le contestate attenuanti generiche
Il cuore dell’argomentazione difensiva si basava sulla richiesta di una nuova valutazione da parte della Suprema Corte. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, il ricorrente sosteneva che il diniego fosse ingiusto e chiedeva ai giudici di legittimità di riconsiderare gli elementi del caso per arrivare a una conclusione diversa. Analogamente, la critica alla prognosi infausta sulla pericolosità sociale era volta a ottenere una diversa interpretazione degli elementi personali e fattuali già esaminati nei gradi di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il primo motivo di ricorso non superava la soglia di ammissibilità perché si limitava a sollecitare una ‘rivalutazione del trattamento sanzionatorio’. I giudici hanno ricordato che le attenuanti generiche non sono un diritto automatico che sorge in assenza di elementi negativi sulla personalità dell’imputato. Al contrario, la loro concessione richiede l’esistenza di ‘elementi di segno positivo’ che il giudice di merito deve individuare e valutare. L’assenza di tali elementi giustifica pienamente il diniego, e la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella, adeguatamente motivata, della Corte d’Appello. Citando consolidata giurisprudenza (Cass. n. 24128/2021 e n. 39566/2017), la Corte ha ribadito che il compito del giudice di legittimità non è rifare il processo, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Anche il secondo motivo, relativo alla prognosi sulla capacità a delinquere, è stato respinto per la stessa ragione. Chiedere alla Cassazione di rivedere tale valutazione significa, ancora una volta, invocare un’analisi di merito che non le compete. La Corte d’Appello e il Tribunale avevano già effettuato tale valutazione e il ricorso non evidenziava un vizio di legge, ma un semplice dissenso rispetto alla conclusione raggiunta.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È, invece, una sede di controllo sulla legalità delle decisioni. Chi intende contestare il diniego delle attenuanti generiche deve dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente, oppure che ha violato una specifica norma di legge. Non è sufficiente proporre una propria, diversa interpretazione degli elementi già valutati. La conseguenza di un ricorso così impostato è la sua dichiarazione di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La semplice assenza di elementi negativi sulla personalità dell’imputato è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto che scaturisce dall’assenza di elementi negativi. È invece necessaria la presenza di elementi di segno positivo che il giudice deve individuare per giustificare una riduzione della pena.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le decisioni prese dai giudici di merito sul trattamento sanzionatorio?
No, il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Non si può chiedere alla Corte di rivalutare l’adeguatezza della pena o la valutazione dei fatti, a meno che non si dimostri un vizio di legge o un difetto di motivazione palese e illogico nella sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina la questione nel merito. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47457 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47457 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all’art. 62-bis cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità insta per una rivalutazione del trattamento sanzionaltorio, senza confrontarsi con la consolidata giurisprudenza secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), posta a fondamento del diniego contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’inosservanza dell’art. 163, comma 3, cod. pen., contesta la valutazione è in ordine alla prognosi infausta relativa alla capacità delinquere effettuata dalla Corte di appello e dal tribunale, anche in questo caso invocando una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 10/10/2023