Attenuanti Generiche: la Cassazione Ribadisce la Necessità di Elementi Positivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sulla concessione delle attenuanti generiche, un tema centrale nel diritto penale. La decisione sottolinea un principio fondamentale: per ottenere una riduzione di pena non basta l’assenza di elementi negativi a carico dell’imputato, ma è indispensabile dimostrare la presenza di elementi di segno positivo. Questa pronuncia chiarisce i requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia, offrendo una guida preziosa per la difesa.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e una carenza di motivazione da parte dei giudici di merito nel non riconoscere tali circostanze a suo favore. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedere il beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La decisione della Suprema Corte si fonda sulla manifesta infondatezza e sull’assoluta genericità del motivo di ricorso proposto.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulle Attenuanti Generiche è Stato Respinto?
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate. In primo luogo, ha ribadito un principio cardine: l’applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico per l’imputato. Non è sufficiente l’assenza di elementi negativi che connotano la sua personalità, come precedenti penali o una condotta di vita sregolata. Al contrario, la concessione del beneficio richiede la presenza di elementi di segno positivo.
I giudici hanno specificato che il motivo di appello, così come il successivo ricorso per cassazione, si risolveva in una richiesta non argomentata e astratta. La difesa non aveva allegato alcun elemento concreto e valutabile in grado di superare il giudizio espresso dal primo giudice. La Corte d’Appello aveva già evidenziato la genericità del motivo, ma tale lacuna non è stata colmata nemmeno nel ricorso presentato in Cassazione. Mancava, in altre parole, l’indicazione di specifici fattori positivi (come il comportamento processuale, il ravvedimento, l’offerta di risarcimento) che potessero giustificare una valutazione più favorevole.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto. Chi intende richiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche deve strutturare il proprio ricorso in modo specifico e dettagliato. Non basta una generica lamentela contro il diniego, ma è necessario fornire al giudice elementi concreti e positivi su cui fondare la richiesta.
Questa pronuncia rafforza l’idea che la difesa ha un onere di allegazione preciso: deve indicare quali sono le circostanze meritevoli di considerazione che possono portare a una riduzione della pena. In assenza di tali elementi, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza della condanna a spese e sanzioni pecuniarie. La discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti deve essere stimolata da argomentazioni solide e non da richieste generiche e prive di fondamento fattuale.
Per ottenere le attenuanti generiche è sufficiente non avere elementi negativi a proprio carico, come precedenti penali?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’assenza di elementi negativi non è di per sé sufficiente. È necessario che la difesa fornisca elementi di segno positivo, concreti e valutabili, che giustifichino una riduzione della pena.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in materia di attenuanti generiche?
Un ricorso viene considerato generico quando si limita a lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti senza indicare specifici fatti o circostanze positive che il giudice avrebbe dovuto considerare. È una richiesta non argomentata e non supportata da prove concrete.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per genericità?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23476 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23476 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME con il quale si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza;
premesso che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego d concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590), il motivo con il quale si censura il diniego delle attenuanti generiche si risolve in una richie non argomentata e non deducibile in questa sede,specie a fronte della motivazione resa in sentenza, che già rilevava la genericità del motivo di appello per mancata allegazione di elementi positivi valutabili, in grado di superare il giudizio espresso dal primo giudice, colmata neppure nel ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.