Attenuanti generiche: negazione e precedenti penali
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali nel giudizio penale, permettendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la presenza di un curriculum criminale significativo può giustificare pienamente il diniego di tale beneficio, specialmente in assenza di elementi positivi di valutazione.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per i reati di minaccia aggravata e una contravvenzione legata alla normativa sulle armi. La Corte d’Appello di Brescia aveva confermato la responsabilità penale e la condanna, disapplicando la recidiva contestata ma negando la concessione delle attenuanti generiche.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti. A suo avviso, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato tale decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che il motivo di ricorso, incentrato esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, era manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica, basata su un attento esame degli elementi a disposizione.
Il ricorso è stato quindi respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nella valutazione della personalità dell’imputato, così come emerge dagli atti processuali. La Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici di merito abbiano correttamente valorizzato due aspetti cruciali:
1. I precedenti penali: Il casellario giudiziale dell’imputato è stato considerato un elemento di segno inequivocabilmente negativo. La presenza di precedenti condanne è un fattore che pesa significativamente nella valutazione della personalità del reo.
2. La tendenza a delinquere: Ancor più rilevante, la Corte ha sottolineato come la tendenza a commettere reati fosse confermata non solo dal passato, ma anche da ulteriori condanne riportate in epoca successiva ai fatti per cui si stava procedendo. Questo dato dimostra una persistenza nel comportamento illecito che mal si concilia con un giudizio di meritevolezza per una riduzione di pena.
In sostanza, la Corte ha stabilito che, di fronte a un quadro così negativo e in assenza di elementi positivi emergenti (come un comportamento processuale collaborativo, un’ammissione di responsabilità o un percorso di ravvedimento), la decisione di negare le attenuanti generiche era non solo legittima, ma anche doverosa.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico, ma un beneficio che deve essere ‘meritato’. La valutazione del giudice si basa su un bilanciamento tra elementi positivi e negativi. Un passato criminale e, soprattutto, una perseveranza nell’illecito dopo i fatti contestati, costituiscono ostacoli quasi insormontabili per ottenere una riduzione della pena. La decisione rafforza il principio secondo cui il giudice, nel dosare la sanzione, deve considerare la personalità complessiva dell’imputato, inclusa la sua capacità di rispettare le regole della convivenza civile, e la presenza di precedenti penali è uno degli indicatori più eloquenti in tal senso.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere le attenuanti generiche?
No, non è un automatismo. Tuttavia, la sentenza chiarisce che i precedenti penali costituiscono un elemento negativo molto forte che, in assenza di elementi di segno opposto (positivi), giustifica pienamente il diniego delle attenuanti generiche, in quanto indicatori della personalità dell’imputato.
Quali elementi ha considerato la Corte per giudicare inammissibile il ricorso?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la motivazione della Corte d’Appello era completa e logica. I giudici di merito avevano correttamente basato il diniego delle attenuanti sui precedenti penali dell’imputato e sulla sua particolare tendenza a commettere reati, confermata anche da condanne successive.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità rende la sentenza di condanna definitiva e non più impugnabile. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39392 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del 9 marzo 2023 del Tribunale di Brescia che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per i reati di minaccia aggravata e per la contravvenzione di cui all’art. 4 L. n. 110/1975 e, disapplicata la contestata recidiva, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da congrua motivazione e da un attento esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte di appello evidenzia come i precedenti risultanti a carico dell’imputato costituiscono senz’altro un elemento di segno negativo, la cui particolare tendenza a commettere reati è testimoniata anche dalla circostanza per cui lo stesso ha riportato ulteriori condanne in epoca successiva al fatto per cui si procede. Non emergono, dunque, elementi positivi che possano giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche (si veda pagina 7 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
COsì deciso il 25 settembre 2024
estensore
Il Presidente