Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10233 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10233 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato ad Avola il 9/08/1982
avverso la sentenza del 4/04/2024 della Corte di appello di Catania dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che i con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Siracusa, in data 10 marzo 2021, nei confronti di NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi sei reclusione, ritenuta la recidiva, in relazione al reato 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, perché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non ottemperava alle prescrizioni imposte atteso che non veniva rinvenuto in casa a seguito di controllo della polizia espletato in orario notturno.
Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. NOME. COGNOME (manifesta illogicità e mancanza di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – primo motivo; mancanza di adeguata motivazione circa la domandata esclusione della recidiva – secondo motivo) devolve doglianze
manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura della sentenza impugnata (cfr. p. 3 e 4 su entrambi i motivi).
Ritenuto, infatti, che la Corte territoriale ha richiamato, quanto alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la biografia giudiziaria e, quindi, i precedenti penali dell’imputato e che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati essendo sufficiente che giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli, con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo o il richiamo ai precedenti penali (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610).
Rilevato, quanto alla conferma della recidiva qualificata, che la motivazione della Corte territoriale evidenzia – così rispondendo esaustivamente al motivo di gravame in questi esclusivi termini formulato – l’esistenza di precedenti fatti giudicati con sentenze definitive, antecedenti rispetto a quella sub iudice con le quali è stata riconosciuta la recidiva, peraltro segnalando, al punto in cui motiva circa il diniego delle attenuanti generiche, la valutazione negativa circa la personalità dell’imputato.
Reputato che, rispetto al tenore del motivo di gravame formulato soltanto nel senso che la recidiva doveva essere esclusa dal giudice di secondo grado per l’assenza di precedenti condanne in cui era stata già riconosciuta ed applicata la recidiva, il motivo di ricorso è, dunque, manifestamente infondato.
Considerato che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 génnaio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH DEPOSITATA GLYPH Il Presidente