Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26667 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26667 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con l è stato condannato per il reato di cui agii artt. 73 e 80, d.PR.309/1990, lamentand primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e, con il secondo motivo, violazione d e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giurid
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da rit adeguata, posto che la Corte territoriale, ha negato le circostanze attenuanti gen ragione del comportamento dell’imputato che non ha mostrato segni di resipiscenza assenza di elementi di segno positivi da valutare ai fini della concessione, ha evidenzi ricorrente trasportava, occultandola, oltre due kg di cocaina. Al riguardo, si rico mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimam motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior r dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, conver modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della c della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato ( 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489)
Allo stesso modo, la Corte territoriale, facendo richiamo a parametri di congrui confermato le determinazioni del primo giudice, affermando la adeguatezza della pena bas pure determinata in misura non prossima al minimo edittale, in relazione alla gravità de
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzio rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Così deciso in Roma il 10 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente