Attenuanti Generiche Negate: Quando la Collaborazione Non Basta
La scelta di collaborare con la giustizia rappresenta un passo fondamentale nel percorso processuale di un imputato, ma non sempre garantisce l’accesso a tutti i benefici di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che la concessione delle attenuanti generiche non è una conseguenza automatica della collaborazione, specialmente quando l’imputato ha un passato criminale significativo e ha commesso reati di particolare gravità. Questo principio riafferma la discrezionalità del giudice nel valutare complessivamente la personalità del reo e la sua condotta.
Il Caso in Esame: Collaborazione e Richiesta di Sconti di Pena
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguardava un imputato che aveva presentato ricorso contro la sentenza della Corte d’Assise d’Appello. I motivi del ricorso erano due: in primo luogo, si lamentava una riduzione di pena per la collaborazione ritenuta insufficiente; in secondo luogo, si contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
L’imputato, pur avendo fornito un contributo informativo agli inquirenti, aveva deciso di collaborare con notevole ritardo. Questo elemento, unito alla difficoltà di trovare riscontri a fatti molto risalenti nel tempo, aveva già indotto i giudici di merito a limitare l’entità dello sconto di pena legato alla collaborazione.
La Decisione della Corte sulle attenuanti generiche e i loro presupposti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della corte territoriale. I giudici hanno ribadito principi consolidati in materia, distinguendo nettamente i presupposti delle diverse circostanze attenuanti.
Distinzione tra Attenuante per la Collaborazione e Attenuanti Generiche
Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra l’attenuante specifica per la collaborazione (art. 416-bis.1 c.p.) e le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). La prima presuppone un contributo concreto allo sviluppo delle indagini. Le seconde, invece, attribuiscono al giudice la facoltà di diminuire la pena sulla base di una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e delle circostanze del reato, valorizzando elementi positivi o l’assenza di elementi negativi di particolare rilievo.
La Cassazione ha chiarito che le due attenuanti si fondano su presupposti distinti e diversi. Pertanto, il riconoscimento della prima non implica automaticamente l’applicazione delle seconde.
La Valutazione Negativa del Giudice di Merito
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente negato le attenuanti generiche basandosi su elementi negativi ritenuti decisivi. In particolare, avevano evidenziato:
* Il ruolo pregnante svolto dall’imputato nell’esecuzione di un omicidio.
* L’efferatezza del crimine.
* I numerosi e gravi precedenti penali.
* L’assenza di elementi positivi da valorizzare.
La difesa non aveva fornito elementi concreti in senso contrario, limitandosi a una richiesta generica. Di conseguenza, il diniego è stato considerato legittimo e ben motivato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha ritenuto i motivi del ricorso inammissibili e manifestamente infondati. Il primo motivo, relativo all’entità della riduzione per la collaborazione, è stato respinto perché tendeva a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello sul punto era stata ritenuta esaustiva, avendo giustamente considerato il ritardo nella collaborazione e la difficoltà di riscontro delle dichiarazioni.
Anche il secondo motivo, sulle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza costante (tra cui la sentenza Furnari, n. 27808/2019), secondo cui è possibile concedere i benefici per la collaborazione ma negare le attenuanti generiche quando la biografia criminale dell’imputato e la gravità dei reati commessi lo giustifichino.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione del trattamento sanzionatorio è un processo complesso che non si esaurisce nel solo riconoscimento della collaborazione. Il giudice deve operare un bilanciamento completo, tenendo conto di tutti gli aspetti della vicenda e della personalità dell’imputato. La gravità dei crimini commessi e un passato criminale di rilievo possono legittimamente portare a escludere le attenuanti generiche, anche di fronte a una scelta di collaborazione con la giustizia. La decisione sottolinea come la giustizia penale miri non solo a incentivare la collaborazione, ma anche a garantire che la pena sia proporzionata alla reale colpevolezza e pericolosità sociale del reo.
Collaborare con la giustizia garantisce automaticamente l’applicazione delle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, l’attenuante per la collaborazione e le attenuanti generiche si basano su presupposti diversi. Il riconoscimento della prima non implica necessariamente l’applicazione delle seconde, che dipendono da una valutazione complessiva del giudice su elementi favorevoli all’imputato.
Quali elementi può considerare il giudice per negare le attenuanti generiche a un collaboratore di giustizia?
Il giudice può negare le attenuanti generiche considerando elementi negativi come il ruolo di spicco dell’imputato in un reato grave (come un omicidio), l’efferatezza del crimine, i numerosi precedenti penali e l’assenza di elementi positivi da valorizzare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano manifestamente infondati e tendevano a una rivalutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di Corte di Cassazione. Le motivazioni della sentenza impugnata sono state ritenute complete e logicamente coerenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38316 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38316 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NA POLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR TTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME l’ordinanza irni lugnat
Rilevato che il primo motivo relativo alla mancata ai: pliCazio dell’attenuante della collaborazione di cui all’art. 416-bis, terzo cornma, co nella massima estensione, non supera il vaglio di ammissibilità perché bndato censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione di elemer ti fatt In ogni caso articola censure manifestamente infondate’
La Corte distrettuale ha esaustivamente giustificato la misura della riduzi correlata all’attenuante della collaborazione, peraltro assi vicina al minimo d dodici, non solo con la personalità dell’imputato e la gravità del rea soprattutto con le caratteristiche del contributo informativo fornito, evicenz al riguardo, che la sua utilità ai fini investigativi era stata nega . condizionata dal notevole ritardo della scelta collaborativa e dalla consegu Fisalara.za nel tempo dei fatti riferiti e correlata difficoltà nel repe -ire i necessari riscontri.
Rilevato che è parimenti inammissibile il secondo motivo, relativo a mancato riconoscimento delle circostanze. attenuanti generiche, )erch í oltr essere anch’esso versato interamente in fatto sviluppa questioni giurid manifestamente infondate.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le attenuanti w neric l’attenuante ora prevista dall’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. per. si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma iemme necessariamente implicano l’applicazione della seconda, poiché l’3rt 6 .!-bis pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di ni. diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre d atlenua pena edittale, mentre l’attenuante della collaborazione presuppone un val contributo fornito dall’imputato allo sviluppo delle indagini allo sco DO di evit ulteriori conseguenze della attività delittuosa (per tutte v. Sez. 2, n. : 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-02: nella fattispecie la Corte ha -Kern to esente da censure la sentenza che aveva concesso i benefici conseguen:i ali.: scel collaborare con la giustizia, ma non le circostanze attenuanti siener considerato il ruolo di rilievo svolto dall’imputato in ambito associativo e i nu e gravi suoi precedenti penali)
Nel caso di specie la sentenza, in applicazione del conso idatc principio giurisprudenziale in forza del quale nel motivare il diniego delle a :tenianti di cu all’art. 62-bis cod. pen non è necessario che il giudice di m rito :venda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dal e parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli el !men negativ ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, ha ri ‘na rcat pregante ruolo svolto dall’imputato nell’esecuzione dell’omicidio, l’effer !itezza del crimine, i numerosi precedenti penali e l’assenza di elementi positivi.
Il ricorrente nulla di concreto ha opposto, non indicando nemmeno quali elementi / i / possono essere valorizzati in suo favore, sicché, sotto q Jestc. profilo, il motivo è anche generico.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità cl l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro: essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione cl ?Ala causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favDre cl 21Ia Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p -igarn, mto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C; ssa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.