Attenuanti Generiche e Reati Fiscali: Quando il Ricorso è Inammissibile
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale per l’individualizzazione della pena, ma non è un diritto automatico dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con forza, dichiarando inammissibile il ricorso di una contribuente condannata per un grave reato fiscale. Questa decisione offre spunti cruciali sui criteri che i giudici devono seguire, sottolineando l’importanza dei precedenti penali e della gravità del danno all’Erario.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda una persona condannata in via definitiva alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 del d.lgs. 74/2000. Non accettando la sentenza della Corte d’Appello, l’imputata ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando due specifiche violazioni di legge:
1. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
2. L’errata applicazione della recidiva, sostenendo che non potesse essere considerata ‘reiterata’.
Il ricorso mirava a ottenere una valutazione più favorevole della sua posizione, contestando la severità del trattamento sanzionatorio ricevuto nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto completamente le argomentazioni della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non solo conferma la condanna, ma la rende definitiva. Inoltre, in conseguenza della declaratoria di inammissibilità e ravvisando una colpa nella proposizione del ricorso, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: Il Diniego delle attenuanti generiche
La Corte ha ritenuto che il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche fosse manifestamente infondato. I giudici di merito avevano, infatti, basato la loro decisione su elementi concreti e ben argomentati, considerati congrui e puntuali dalla Cassazione:
* Gravità del danno economico: Il reato fiscale aveva causato un notevole pregiudizio alle casse dello Stato.
* Pluralità di precedenti penali: L’imputata aveva già riportato altre condanne, anche per reati della stessa natura (specifici), dimostrando una tendenza a delinquere.
* Assenza di elementi favorevoli: Non erano emersi elementi positivi sulla condotta o sulla personalità dell’imputata che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Secondo la Corte, questa valutazione è completa e logica, e non lascia spazio a censure in sede di legittimità.
Le Motivazioni: La Questione della Recidiva
Anche la seconda censura, relativa alla recidiva, è stata respinta, ma per ragioni diverse. La Cassazione ha evidenziato due profili di inammissibilità:
1. Novità della censura: La questione non era mai stata sollevata nei motivi di appello, e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione.
2. Contrasto con la giurisprudenza: L’argomentazione della ricorrente era in palese contrasto con un principio consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 32318/2023), secondo cui la recidiva può essere applicata anche se non formalmente riconosciuta in precedenti sentenze.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre importanti insegnamenti. In primo luogo, conferma che le attenuanti generiche non sono un beneficio scontato, ma devono essere meritate sulla base di elementi concreti e positivi. La gravità del reato e un passato criminale negativo sono ostacoli quasi insormontabili per la loro concessione, specialmente in materia di reati fiscali, dove il danno all’Erario è un fattore di valutazione centrale.
In secondo luogo, emerge la regola fondamentale secondo cui le questioni giuridiche devono essere sollevate nei gradi di merito. Proporre un argomento per la prima volta in Cassazione è una strategia processuale destinata al fallimento. Infine, la decisione ribadisce che un ricorso basato su argomenti infondati o contrari alla giurisprudenza consolidata non solo viene respinto, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputata?
La Corte ha negato le attenuanti generiche a causa della gravità del danno economico causato allo Stato, della presenza di molteplici precedenti penali (anche specifici) e dell’assenza di elementi positivi valutabili a favore dell’imputata.
Per quale motivo il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure erano in parte manifestamente infondate (sulle attenuanti) e in parte non dedotte nel precedente grado di giudizio (sulla recidiva), oltre che in contrasto con la giurisprudenza consolidata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro, a causa della colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8980 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8980 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AGRIGENTO il 07/10/1980
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOMECOGNOME condannata per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, articolando un motivo di ricorso, deduc di legge con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’appli recidiva;
Considerato che il motivo espone censure in parte manifestamente infondate e in pa dedotte nei motivi di appello, in quanto la deduzione relativa al diniego delle attenuanti generiche è fondata in modo puntuale e congruo sulla gravità del danno e per l’Erario, sulla pluralità di precedenti penali, anche specifici, e sull’ass valutabili a favore dell’imputata, mentre la deduzione secondo cui la recidiva non p reiterata perché non riconosciuta nelle precedenti condanne non è stata formulata ne di appello ed comunque in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità 32318 del 30/03/2023, COGNOME Rv. 284878 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore de delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.