Attenuanti Generiche: la Valutazione Complessiva del Giudice è Decisiva
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché affida al giudice un’ampia discrezionalità nel modulare la pena in base alla specifica situazione dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che guidano questa valutazione, chiarendo come la presenza di una specifica attenuante, come quella per parziale incapacità, non implichi automaticamente il riconoscimento anche di quelle generiche, specialmente in presenza di elementi negativi.
Il Caso: Un Ricorso Contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante gli fosse già stata concessa l’attenuante per vizio parziale di mente ai sensi dell’art. 89 del codice penale. Secondo la difesa, la sua condizione di persona parzialmente incapace avrebbe dovuto essere ulteriormente valorizzata ai fini di una riduzione complessiva della pena.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, motivando la propria decisione sulla base di due elementi principali: la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato e la sua condotta specifica al momento dei fatti, essendo stato rintracciato in stato di ubriachezza dopo essere evaso.
La Decisione della Corte d’Appello
I giudici di secondo grado avevano operato una distinzione netta: la condizione di parziale incapacità era stata correttamente valutata e bilanciata attraverso il riconoscimento dell’attenuante specifica prevista dall’art. 89 c.p. Per la concessione delle attenuanti generiche, invece, era necessaria una valutazione più ampia che tenesse conto di tutti gli aspetti della personalità e della condotta del reo. In questo quadro, gli elementi negativi (precedenti e ubriachezza) erano risultati prevalenti, impedendo un ulteriore sconto di pena.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione di argomenti già adeguatamente confutati dalla Corte d’Appello. La motivazione dei giudici di merito è stata considerata logica e corretta, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Il punto centrale della decisione della Suprema Corte è il principio secondo cui un elemento già valorizzato per concedere un’attenuante specifica non può essere automaticamente utilizzato anche per fondare la concessione delle attenuanti generiche. Queste ultime richiedono l’emersione di ulteriori e distinti elementi positivi, che nel caso di specie mancavano del tutto. Al contrario, la Corte ha sottolineato come la presenza di precedenti penali e di una condotta post-delittuosa negativa costituiscano fattori che legittimamente ostacolano il riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite. Il giudice di merito ha il potere-dovere di effettuare un bilanciamento complessivo, e la sua valutazione, se logicamente motivata, è insindacabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato in giurisprudenza: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma il risultato di un giudizio discrezionale del giudice basato su una valutazione globale della sua personalità e condotta. La decisione ribadisce che il riconoscimento di una diminuente specifica, come il vizio parziale di mente, esaurisce la valutazione di quel singolo aspetto. Per ottenere un’ulteriore riduzione di pena, è necessario che emergano altri elementi positivi, capaci di superare eventuali fattori negativi come i precedenti penali o la condotta illecita. Di conseguenza, la difesa non può limitarsi a invocare una condizione personale già riconosciuta, ma deve fornire al giudice elementi concreti che giustifichino un giudizio di meritevolezza per un trattamento più favorevole.
Avere una parziale incapacità di intendere e di volere garantisce automaticamente il diritto alle attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, se la parziale incapacità è già stata riconosciuta tramite l’attenuante specifica dell’art. 89 c.p., non può essere usata di nuovo per giustificare le attenuanti generiche, che richiedono la valutazione di ulteriori elementi positivi.
Quali elementi possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
La Corte ha confermato che elementi negativi come i precedenti penali e la condotta concreta dell’imputato (in questo caso, essere stato trovato ubriaco dopo l’evasione) possono legittimamente portare il giudice a negare le attenuanti generiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre la stessa questione già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi argomenti validi. La motivazione della corte precedente è stata ritenuta logica e ben fondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36305 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36305 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica questione. adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la condizione personale del ricorrente, quale persona parzialmente incapace, fosse stata già presa in esame e valorizzata per mezzo della riconosciuta attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., al contempo evidenziando come i plurimi precedenti, la concreta condotta che aveva visto il ricorrente ubriaco all’atto del rintraccio dopo l’evasione, no hanno consentito di valorizzare ulteriori positive emergenze, motivazione non illogica fondata sui dati probatori processuali adeguatamente apprezzati non sindacabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025.