Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31632 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31632 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAN GAVINO MONREALE il 24/11/1989
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 624, 625,comma 1, n. 7 cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, erronea applicazione della legge penale . con riferimento all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; 2. Erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio prescelto, con particolare riferimento alla determinazione della pena, da reputarsi eccessiva, ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, nel quale si contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione sul punto, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze probatorie illustrate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.