Attenuanti Generiche Negate: La Personalità del Reo Prevale sulla Fedina Penale Pulita
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale: la concessione delle attenuanti generiche. Spesso invocate dalla difesa, non rappresentano un diritto automatico per l’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice. Questo caso dimostra come la personalità del reo e il contesto criminale in cui opera possano prevalere su elementi apparentemente favorevoli come la fedina penale pulita e il buon comportamento processuale.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Roma per un reato legato agli stupefacenti. Il reato era stato derubricato a un’ipotesi meno grave (prevista dall’art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990), ma la pena inflitta era comunque significativa: cinque anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa. La Corte d’Appello di Roma, successivamente, confermava la sentenza di primo grado.
L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di proporre ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che a suo dire gli sarebbero spettate per via del suo buon comportamento durante il processo.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche nei Giudizi di Merito
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano negato la concessione delle attenuanti generiche. La loro decisione non era stata superficiale, ma basata su una valutazione complessiva di diversi elementi negativi. Anche se il ricorso in Cassazione si concentrava solo sulla valutazione operata dalla Corte d’Appello, è chiaro che i giudici di merito avevano condiviso una linea comune nel giudicare la posizione dell’imputato.
La Valutazione del Giudice d’Appello
La Corte d’Appello aveva motivato diffusamente il proprio diniego, fondandolo su tre pilastri principali:
1. Il quantitativo di sostanza stupefacente: La quantità di droga rinvenuta era stata ritenuta significativa.
2. La destinazione allo spaccio: Era stato accertato che una parte di tale quantitativo era chiaramente destinata alla vendita.
3. La personalità dell’imputato: Questo è il punto più rilevante. Nonostante l’imputato fosse formalmente incensurato, i giudici hanno ritenuto che fosse inserito in contesti dediti al traffico organizzato di sostanze stupefacenti.
Questa valutazione complessiva delineava un quadro di pericolosità sociale che, secondo i giudici di merito, non poteva essere bilanciato dalla semplice assenza di precedenti penali o da un comportamento corretto in aula.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse logica, coerente e priva di vizi. La decisione di negare le attenuanti generiche era stata il frutto di un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che aveva considerato tutti gli elementi a disposizione.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche non può essere frammentaria. Il giudice deve compiere un’analisi globale della personalità del reo e della gravità del fatto. In questo caso, gli elementi negativi (quantità della droga, finalità di spaccio, inserimento in circuiti criminali) erano così preponderanti da rendere irrilevante la formale incensuratezza e il comportamento processuale. Il ricorso, pertanto, non attaccava un vizio di legittimità, ma tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, cosa non consentita in sede di Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che le circostanze attenuanti generiche non sono una ‘medaglia’ da attribuire automaticamente a chi ha una fedina penale pulita. La valutazione del giudice deve essere sostanziale e non formale. La personalità del reo, desunta da elementi concreti come la modalità dell’azione e il contesto in cui si muove, è un fattore determinante. La pericolosità sociale e l’inserimento in contesti di criminalità organizzata possono giustificare pienamente il diniego delle attenuanti, anche di fronte a un comportamento processuale ineccepibile. Questa decisione serve da monito: il giudizio penale guarda alla sostanza dei fatti e alla personalità dell’imputato nella sua interezza, non solo agli aspetti formali.
Avere la fedina penale pulita garantisce la concessione delle attenuanti generiche?
No, la sentenza chiarisce che lo stato di incensuratezza formale non è sufficiente se altri elementi, come la personalità dell’imputato e il suo inserimento in contesti di criminalità organizzata, indicano una certa pericolosità sociale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la corte d’appello aveva già ampiamente e logicamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, basandosi sul quantitativo di droga, sulla sua destinazione allo spaccio e sulla personalità dell’imputato.
Il buon comportamento processuale è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, il provvedimento evidenzia che il buon comportamento processuale è solo uno degli elementi che il giudice può valutare. In questo caso, è stato ritenuto non sufficiente a superare gli elementi negativi emersi, come la gravità del fatto e la personalità del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6956 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 10.11.2022 la Corte d’appello di Roma ha confermato, limitatamente alla posizione dell’odierno ricorrente, la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che in data18.5.2022 aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato a lui ascritto con derubricazione nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 ed, esclusa la contestata recidiva con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. GLYPH in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il buon comportamento processuale del medesimo.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Ed invero la sentenza impugnata ha diffusamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, dal fatto che parte di tal quantitativo era destinato allo spaccio ed in considerazione della personalità dell’imputato, evidentemente inserito, nonostante il formale stato di incensuratezza, in contesti dediti al traffico in forma organizzata di sostanze stupefacenti.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decis? il 14.12.2023