Diniego delle attenuanti generiche: la recidiva a breve distanza blocca i benefici
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la commissione di un nuovo reato a breve distanza dalla fine dell’espiazione di una pena precedente è un indice di pervicacia criminale che può legittimamente giustificare il diniego di tale beneficio. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le motivazioni della Suprema Corte.
I fatti di causa e il giudizio di merito
Il caso trae origine da una condanna per un reato in materia di stupefacenti (previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990), confermata dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, attraverso il proprio difensore, decideva di ricorrere per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
Sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello avevano negato il beneficio, sottolineando un elemento fattuale decisivo: l’imputato aveva commesso il nuovo reato pochissimo tempo dopo aver terminato di scontare una precedente pena detentiva. Questa ‘ricaduta’ immediata era stata interpretata dai giudici di merito come un elemento ostativo alla formulazione di una prognosi favorevole sulla futura condotta del reo.
La questione sulle attenuanti generiche portata in Cassazione
Il ricorso in Cassazione si concentrava esclusivamente sulla presunta insufficienza della motivazione addotta dai giudici per negare le attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente ponderato tutti gli elementi a favore dell’imputato, limitandosi a valorizzare unicamente l’aspetto negativo della recidiva.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile, con una motivazione chiara e in linea con il proprio consolidato orientamento. I giudici supremi hanno innanzitutto qualificato come ‘specifica’ e adeguata la motivazione resa dai giudici di merito. L’aver evidenziato che l’imputato, appena terminata l’espiazione di una pena, aveva commesso un nuovo reato, costituisce una ragione sufficiente, congrua e priva di vizi logici per escludere le attenuanti generiche. Questo comportamento dimostra infatti una ‘pervicacia criminale’ che impedisce una valutazione positiva della personalità dell’imputato.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi chiave in materia:
1. Motivazione Sintetica: La giurisprudenza ammette che la motivazione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti, così come sul giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, possa essere anche implicita o espressa con formule sintetiche (come ‘si ritiene congrua’), purché la decisione non appaia arbitraria o illogica.
2. Limiti del Sindacato di Legittimità: La valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti, basata sui criteri dell’art. 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere), è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. In Cassazione, tale valutazione è censurabile solo se frutto di ‘mero arbitrio o ragionamento illogico’, evenienza non riscontrata nel caso di specie.
Nel caso specifico, la decisione di negare il beneficio era sorretta da una motivazione logica e coerente, fondata sulla personalità dell’imputato e sulla sua incapacità di astenersi dal commettere reati anche dopo aver subito le conseguenze di una precedente condanna.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la recidiva, soprattutto se temporalmente ravvicinata alla precedente espiazione di pena, è un fattore di decisiva importanza nella valutazione per la concessione delle attenuanti generiche. Non si tratta di un automatismo, ma di un elemento che, se correttamente valorizzato dal giudice di merito, può da solo sorreggere una decisione di diniego. Per la difesa, diventa quindi cruciale fornire elementi concreti e positivi sulla personalità dell’imputato che possano controbilanciare efficacemente il dato negativo della ricaduta, dimostrando un reale percorso di ravvedimento che, nel caso in esame, era evidentemente mancato.
È possibile negare le attenuanti generiche a chi commette un reato poco dopo aver scontato una pena?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la commissione di un reato a breve distanza dalla fine di una precedente espiazione di pena (la cosiddetta ‘ricaduta’) è un valido motivo per negare le attenuanti generiche, in quanto dimostra la ‘pervicacia criminale’ dell’imputato e impedisce una prognosi favorevole.
La motivazione del giudice sul diniego delle attenuanti generiche può essere breve o sintetica?
Sì, la giurisprudenza della Suprema Corte ammette che le decisioni relative alle attenuanti generiche possano essere supportate da una motivazione implicita o espressa con formule sintetiche (es. ‘si ritiene congrua’), a condizione che la scelta non sia il risultato di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario.
In quali casi la valutazione del giudice sulle circostanze attenuanti può essere contestata in Cassazione?
La valutazione del giudice di merito sulle circostanze attenuanti, basata sui criteri dell’art. 133 c.p., può essere contestata in Cassazione solo quando la decisione sia frutto di ‘mero arbitrio o ragionamento illogico’. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a controllare la correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46528 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46528 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, ricorre per la cassazione della sen del 29 settembre 2022 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di La Spezia il 4 novembre 2021 in relazione al reato di cui all 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 6 ottobre 2021.
Il ricorrente denuncia, con un unico motivo, la carenza di motivazione in relazione mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione della specifica motivazione s punto resa sia dal Tribunale sia dalla Corte territoriale (pp. 1-2), essendosi evidenziato l’imputato avesse appena terminato di espiare una pena detentiva, avendo commesso il reato dopo un breve lasso temporale. Tale ricaduta – si è detto (p. 2) – costituisce elemento osta alla formulazione di una prognosi favorevole ai fini della concessione delle attenuanti generic
È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quant riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti giurisprudenza della Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 22/09/2003, COGNOME ed altro, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si riti congrua”, Sez. 4, n. 9120 del 4/08/1998, COGNOME ed altri, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, effettua riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n.26908 del 16/06/2004, Ronzoni, 229298).
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie: sia il decidente di primo grado i Giudici della Corte territoriale hanno evidenziato che dalla personalità dell’imputato e dal pervicacia criminale – attestata dal fatto di aver commesso un reato poco dopo l’espiazione altra pena detentiva – non possono trarsi elementi favorevoli al riconoscimento delle generich
Tali determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio appaiono insindacabili in cassazio in quanto sorrette da motivazione sufficiente, congrua, esente da vizi logico-giuridici e idon dar conto delle ragioni del decisum.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero, somma che appare equo e conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023.