Attenuanti Generiche: No allo Sconto di Pena per chi Reitera la Guida in Ebbrezza
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di sanzioni per guida in stato di ebbrezza: i precedenti specifici possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche. Questa decisione emerge da un caso in cui un automobilista, già condannato in primo e secondo grado, ha tentato di invalidare la sentenza sostenendo una tesi difensiva poco credibile e chiedendo uno sconto di pena. Vediamo nel dettaglio i fatti e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: L’Incidente e la Difesa dell’Imputato
Un automobilista veniva condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale. L’imputato proponeva ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, un errore nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti.
La sua linea difensiva si basava su un’affermazione precisa: avrebbe consumato sostanze alcoliche solo dopo l’incidente, nel breve lasso di tempo tra l’allontanamento volontario dal pronto soccorso e l’arrivo di una conoscente che lo avrebbe riaccompagnato sul luogo del sinistro per sottoporsi ai test alcolimetrici. Secondo la sua versione, si sarebbe fermato in un bar vicino all’ospedale.
La Decisione della Corte: La Difesa non Regge
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente e logicamente smentiti dalla Corte d’Appello. La ricostruzione dei giudici di merito, basata sulle risultanze istruttorie, è stata considerata solida.
In particolare, la testimonianza di una conoscente è risultata decisiva. La donna ha dichiarato di essere stata chiamata dall’imputato e di averlo raggiunto in auto a pochi metri dall’ospedale, riaccompagnandolo subito sul luogo dell’incidente. I giudici hanno ritenuto che il brevissimo lasso di tempo intercorso tra l’uscita dal pronto soccorso e l’arrivo della testimone rendesse del tutto inverosimile la versione del consumo di alcolici in un bar. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’imputato, avendo già precedenti per reati simili, avrebbe dovuto conoscere la procedura e, se avesse davvero bevuto dopo il sinistro, avrebbe avuto tutto l’interesse ad avvisare immediatamente le autorità, cosa che non ha fatto.
Diniego delle Attenuanti Generiche e Precedenti Specifici
Il punto giuridicamente più rilevante della decisione riguarda il terzo motivo di ricorso: il diniego delle attenuanti generiche. La difesa lamentava una motivazione insufficiente su questo punto. La Cassazione ha invece confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello.
La motivazione del diniego si fonda interamente sui precedenti penali dell’imputato, condannato in passato per violazioni identiche al codice della strada. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la sua “noncuranza al rispetto delle regole poste a tutela della circolazione stradale e dell’incolumità degli utenti della strada”.
La Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza n. 23903 del 2020), secondo cui, per escludere le attenuanti generiche, il giudice può basarsi anche su un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 del codice penale. In questo caso, la personalità del colpevole, desunta dai suoi precedenti specifici, è stata ritenuta prevalente e sufficiente a negare il beneficio.
Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione offre due importanti insegnamenti. In primo luogo, le tesi difensive palesemente illogiche o non supportate da prove concrete vengono respinte senza esitazione. In secondo luogo, e più importante, la presenza di precedenti condanne per lo stesso tipo di reato è un fattore determinante nella valutazione del trattamento sanzionatorio. La concessione delle attenuanti generiche non è un diritto, ma una facoltà discrezionale del giudice, che può essere negata quando la condotta passata dell’imputato dimostra una chiara inclinazione a violare la legge e a mettere in pericolo la sicurezza pubblica.
È possibile sostenere di aver bevuto alcolici dopo un incidente e prima del test alcolemico per evitare una condanna?
Sebbene sia una linea difensiva possibile, questa sentenza dimostra che è molto difficile da provare. I giudici analizzano attentamente la coerenza logica e la scansione temporale degli eventi, basandosi su prove e testimonianze. Se la versione dell’imputato risulta inverosimile, come in questo caso, viene respinta.
Avere precedenti condanne per lo stesso reato impedisce di ottenere le attenuanti generiche?
Sì, secondo questa ordinanza. La Corte di Cassazione ha confermato che il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi anche solo sui precedenti specifici dell’imputato, in quanto questi sono un indicatore significativo della sua personalità e della sua noncuranza verso le regole.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1527 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1527 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Sassa confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro in data 14.02.2023 che aveva condannato COGNOME alla pena di mesi quattro di arresto ed e 4.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), c 2 bis) e comma 2 sexies, D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, c il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al 192 cod. proc. pen. in ordine all’accertamento dello stato di ebbrez momento del sinistro; con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazio alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito; con il terzo m violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diniego d circostanze attenuanti generiche.
Il primo ed il secondo motivo sono riproduttivi delle doglianze già disat dalla Corte territoriale con ampia e congrua motivazione. La Corte di appe ha confermato la sentenza di primo grado sulla base delle risultanze istrut emerse che hanno destituito di ogni fondamento la teoria addotta dalla dif circa l’assunto che l’imputato avrebbe consumato sostanze alcoliche nei min successivi all’allontanamento dal pronto soccorso ed immediatamente prima di sottoporsi ai test alcolimetrici. In particolare, sono state eviden dichiarazioni del teste COGNOME NOME NOME ha riferito in sede dibattime di essere stata avvisata dal COGNOME con una telefonata in cui le comunicav essersi autonomamente dimesso dal pronto soccorso per ritornare sul luog del sinistro e verificare le condizioni della sua auto. La testimone ha aff di essere subito accorsa in auto a prendere l’imputato e di averlo tro pochi metri di distanza dall’ospedale dove era stato condotto dai sanit seguito delle ferite riportate nell’incidente. La COGNOME dichiarava d riaccompagnato il COGNOME sul luogo del sinistro al fine di consentire agli ope di polizia di espletare gli accertamenti alcolimetrici necessari. Alla lu breve lasso di tempo intercorso tra l’uscita dal pronto soccorso da dell’imputato e l’intervento della Congíu, i giudici hanno ritenuto pr fondamento la circostanza valorizzata dalla difesa secondo cui il COGNOME avre consumato bevande alcoliche nel bar posto nelle vicinanze del nosocomio prima che la COGNOME accorresse con la macchina nel punto in cui si trova l’imputato. Inoltre, con giudizio logico e pertinente, la Corte di mer sottolineato che non si rinvengono ragioni per le quali il COGNOME non avr
avvisato le autorità circa l’immediato consumo di alcol prima di sottoporsi agli accertamenti suddetti, posto che egli era già stato coinvolto in precedenza in contravvenzioni analoghe e, pertanto, avrebbe dovuto conoscere bene la procedura che si segue in quei casi.
Il terzo motivo attiene al trattamento punitivo benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (pag. 14 della sentenza impugnata). La Corte motiva il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce delle precedenti condanne per identiche violazioni al codice della strada e, pertanto in ragione della noncuranza al rispetto delle regole poste a tutela della circolazione stradale e dell’incolumità degli utenti della strad i t. da parte dell’imputato. La pronuncia è conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 dicembre 2025.