Attenuanti generiche negate: la Cassazione fa il punto su precedenti e motivazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice penale per adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini di questa discrezionalità, chiarendo come la presenza di precedenti penali specifici e l’entità del danno possano legittimamente portare al loro diniego. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i criteri applicati dai giudici.
Il caso: Omesso versamento dei contributi e il ricorso in Cassazione
Il caso esaminato riguarda un’imprenditrice condannata in appello per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando due specifiche violazioni di legge da parte della Corte d’Appello:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. L’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62-bis del codice penale.
Le doglianze dell’imputata
Le lamentele (o doglianze, in termine tecnico) si concentravano sulla presunta erronea valutazione del giudice di merito. Secondo la difesa, la condotta doveva essere considerata di lieve entità e, in ogni caso, meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite attraverso la concessione delle attenuanti.
La decisione della Cassazione: un ricorso sul merito e non sulla legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di fondo è netta: le questioni sollevate dall’imprenditrice non riguardavano errori di diritto (vizi di legittimità), ma erano critiche alla valutazione dei fatti e delle prove (vizi di merito). Il giudizio di cassazione, per sua natura, non può riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare che la decisione impugnata sia corretta dal punto di vista giuridico e sorretta da una motivazione logica e non contraddittoria.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi un’assenza di colpa da parte della ricorrente, quest’ultima è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Le motivazioni: perché le attenuanti generiche sono state negate?
La Corte Suprema ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello pienamente adeguata e priva di vizi. I giudici di merito avevano correttamente negato sia la tenuità del fatto sia le attenuanti generiche sulla base di due elementi chiave:
1. Reiterate violazioni: L’imputata aveva già due precedenti specifici per lo stesso tipo di reato. Questa reiterazione della condotta illecita è stata considerata ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
2. Ingente entità delle somme: L’importo dei contributi non versati era stato giudicato ‘ingente’, un altro fattore che contrasta con il concetto di ‘tenuità’.
Valutazione delle attenuanti generiche: i criteri della Corte
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire i principi che regolano la concessione delle attenuanti generiche. Dopo la riforma del 2008, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato per ottenere la diminuzione di pena. Il giudice può legittimamente negare le attenuanti basandosi sulla semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato non solo elementi negativi (i precedenti), ma anche la mancanza di prove a sostegno delle giustificazioni addotte dall’imputata. In particolare, non era stata dimostrata una correlazione diretta e inevitabile tra la crisi d’impresa e l’inadempimento contributivo. Il giudice, pertanto, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che fondi la sua decisione su quelli ritenuti decisivi, purché la valutazione sia logica e coerente.
Le conclusioni: le implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che il ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. In secondo luogo, ribadisce che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e, se ben motivata, è difficilmente censurabile. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici, e l’assenza di elementi positivi concreti (come, ad esempio, un comportamento processuale collaborativo o un ravvedimento post-fatto) costituiscono una solida base per il diniego del beneficio.
Quando può essere negata la concessione delle attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione chiarisce che le attenuanti generiche possono essere negate non solo in presenza di elementi negativi (come precedenti penali specifici), ma anche semplicemente in assenza di elementi o circostanze di segno positivo. La sola incensuratezza dell’imputato non è più sufficiente per ottenerle.
La crisi d’impresa giustifica sempre l’omesso versamento dei contributi?
No, secondo la sentenza, non è sufficiente affermare di essere in crisi. L’imputato deve fornire la prova di una correlazione diretta tra la crisi aziendale e l’inadempimento, dimostrando che sia stata la crisi a rendere impossibile il versamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse dall’imputata non riguardavano vizi di legittimità della sentenza (cioè errori di diritto), ma erano contestazioni sul merito della decisione del giudice precedente, un tipo di valutazione non consentita in sede di Cassazione quando la motivazione è logica e congrua.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9503 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9503 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SASSARI il 04/05/1977
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicat che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato omesso versamento del ritenute previdenziali e assistenziali, deducendo, con il primo motivo, : R mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. il secondo,’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudi merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della part tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorr motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto d ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugna è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferi reiterate violazioni della stessa indole (due precedenti specifici), nonc ingente entità delle somme di cui la ricorrente ha omesso il versamento.
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimen delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior rag dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il so di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 28348 Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favor o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo suff riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazi tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle sp considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2 Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha richiamato i precedenti specif il difetto di prova di correlazione tra la crisi d’impresa e l’inadempim oggetto.
Rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 61 proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della caus inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024
Il Presidente
Il consigliere estensore i NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME