Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Pesano sulla Bilancia della Giustizia
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce come un passato criminale significativo, specialmente se caratterizzato da reati gravi, possa legittimamente portare all’esclusione di tale beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato trae origine dal ricorso di un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 497-bis del codice penale. La difesa aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e il loro mancato giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata infraquinquennale contestata. In subordine, si chiedeva l’esclusione della stessa recidiva.
L’imputato, attraverso il suo ricorso, mirava a ottenere uno sconto di pena, sostenendo che la sua condotta e la sua personalità meritassero una valutazione più mite da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione impugnata. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti: uno di carattere procedurale e l’altro di merito. In primo luogo, la doglianza relativa all’esclusione della recidiva è stata bloccata da una preclusione processuale. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, validando la motivazione del giudice d’appello.
Le Motivazioni
La Preclusione sul Motivo della Recidiva
La Corte ha preliminarmente osservato che la questione relativa all’esclusione della recidiva non era stata sollevata con l’atto di appello. Questo vizio procedurale ha creato una barriera invalicabile, una “preclusione”, che ha impedito ai giudici di legittimità di esaminare la questione. Si tratta di un’applicazione rigorosa del principio secondo cui i motivi di impugnazione devono essere specificati e presentati nei gradi di giudizio competenti.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Pericolosità Sociale
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: per motivare il rigetto di tale beneficio, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti più rilevanti e decisivi.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva giustamente valorizzato la pluralità di precedenti penali a carico dell’imputato, evidenziando la loro particolare gravità. I precedenti includevano reati di grande allarme sociale come la rapina e persino l’omicidio volontario. Secondo i giudici, questo “status” di recidivo infraquinquennale non è un mero dato anagrafico, ma un indice concreto di “un’effettiva capacità a delinquere e di vera pericolosità sociale”. Di conseguenza, la concessione di un beneficio come le attenuanti generiche sarebbe stata in palese contrasto con il quadro personologico dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio di diritto: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche deve tenere conto in modo approfondito della personalità complessiva del reo, desunta anche dai suoi precedenti penali. Un passato criminale denso e caratterizzato da reati gravi è un elemento sufficiente e legittimo per negare il beneficio, in quanto sintomatico di una spiccata pericolosità sociale. La decisione sottolinea inoltre l’importanza del rispetto delle regole procedurali: le questioni non sollevate tempestivamente nei gradi di merito non possono essere recuperate davanti alla Corte di Cassazione.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa del suo significativo e grave curriculum criminale, che includeva precedenti per reati come rapina e omicidio volontario. La Corte ha ritenuto che tali precedenti dimostrassero una concreta pericolosità sociale e una spiccata capacità a delinquere, rendendo ingiustificata la concessione del beneficio.
È sufficiente il solo status di recidivo per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo l’orientamento confermato dalla Corte, il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con lo ‘status’ di recidivo, specialmente se qualificato (come in questo caso, infraquinquennale), in quanto ritenuto un valido indicatore della propensione a commettere ulteriori reati.
Perché la Corte di Cassazione non ha esaminato la richiesta di escludere la recidiva?
La Corte non ha esaminato tale richiesta perché il motivo non era stato presentato nell’atto di appello al grado di giudizio precedente. Questo ha determinato una ‘preclusione’ processuale, ovvero un impedimento giuridico che non consente di sollevare per la prima volta una questione in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35783 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35783 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 497 bis cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di appello, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il loro riconoscimento in misura equivalente alla contestata e riconosciuta recidiva reiterata infraquinquennale, nonché, in alternativa, l’esclusione della riconosciuta recidiva, è inammissibile in quanto:
la doglianza inerente alla recidiva non è statVormulatct con l’atto di appello, pertanto sul punto di è formata una preclusione;
la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie con il richiamo alla pluralità di precedenti penali a carico dell’imputato “specie per reati di rapina e, persino, di omicidio volontario”; al riguardo va ricordato che è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con lo “status” di recidivo infraquinquennale dell’imputato, ritenuto indice di un’effettiva capacità a delinquere e di vera pericolosità sociale. (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996 – 04);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025