Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Ne Escludono l’Applicazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di precedenti penali e l’assenza di segni di pentimento possano legittimamente precludere l’accesso a questo beneficio, così come alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per un reato previsto dall’articolo 116 del Codice della Strada, verosimilmente legato alla guida senza la patente richiesta. La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso in Cassazione su due principali motivi: la presunta erronea applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto, e la violazione dell’articolo 62-bis del codice penale, relativo alla concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte e le attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici di legittimità, le decisioni dei tribunali di merito erano ben motivate e immuni da vizi logici o giuridici. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, confermando di fatto la condanna e l’impostazione dei giudici precedenti sul tema delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su un’analisi distinta dei due motivi di ricorso, entrambi ritenuti infondati.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
In primo luogo, la Corte ha validato la scelta dei giudici di merito di non applicare l’articolo 131-bis c.p. La motivazione risiede nel “rilevato disvalore oggettivo della condotta”. In altre parole, il comportamento tenuto dall’imputato è stato considerato sufficientemente grave da non poter essere qualificato come di “particolare tenuità”. La valutazione, secondo la Cassazione, è stata coerente con le prove raccolte e priva di incongruenze logiche, rendendola quindi incensurabile in sede di legittimità.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il punto centrale della pronuncia riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva evidenziato due elementi cruciali: la presenza di diversi precedenti penali a carico dell’imputato e la totale assenza, agli atti, di “elementi sintomatici di resipiscenza”. La Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, ha confermato che questi due fattori sono sufficienti per escludere il beneficio. La valutazione del giudice di merito, basata su criteri oggettivi come la storia criminale dell’imputato e la sua condotta post-reato, è stata considerata corretta e rispettosa dei principi stabiliti dalla stessa Corte Suprema.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione che deve essere meritata. La presenza di un curriculum criminale e la mancanza di qualsiasi segno di pentimento sono indicatori negativi che il giudice può e deve considerare. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente lamentare la mancata concessione del beneficio, ma è necessario fornire elementi concreti che dimostrino un percorso di ravvedimento o circostanze positive tali da giustificare una mitigazione della pena, superando la valutazione negativa legata ai precedenti penali.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate perché l’imputato aveva a suo carico diversi precedenti penali e, inoltre, non è emerso dagli atti alcun elemento che dimostrasse un suo pentimento o ravvedimento (resipiscenza) per il reato commesso.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. è stata esclusa perché i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta dell’imputato avesse un “disvalore oggettivo” significativo, ovvero una gravità tale da non poter essere considerata di lieve entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36595 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116, comma 15 e 17 cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Violazione o erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; 2. Violazione o erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte territoriale, con motivazione rispettosa dei criteri stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269) ha evidenziato come l’imputato non possa beneficiare delle attenuanti generiche, avendo già a suo carico diversi precedenti ed essendo del tutto carente dagli atti la evidenza di elementi sintomatici di resipiscenza
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr ide te