Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26674 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26674 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CALANNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, quale è stato condanNOME per il reato di cui ali’ art. 73, comma 5, d.PR.309/1990, lam con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla
concessione delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzio ritenuto eccessivo.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzioNOMEri insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuri
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ri adeguata, posto che la Corte territoriale, ha negato le circostanze attenuanti ge ragione dei precedenti penali specifici di cui è gravato il ricorrente.
Allo stesso modo, la Corte territoriale, facendo richiamo a parametri di congru confermato le determinazioni del primo giudice, affermando la adeguatezza della pena determinata in misura non lontana al minimo edittale.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme Così deciso in Roma il 10 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente