Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Chiudono la Porta
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale per la personalizzazione della pena, ma non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali specifici e la modalità della condotta possano costituire un ostacolo insormontabile per l’imputato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per reati previsti dal Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza aggravata) e dalla legge sulle armi. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando due vizi principali: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel valutare la sua posizione, meritando un trattamento sanzionatorio più mite. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto completamente le sue argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. La decisione si basa su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso, entrambi ancorati a principi giurisprudenziali consolidati. La Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni fornite dalla Corte sono chiare e seguono un percorso logico rigoroso, basato sull’interpretazione delle norme e sulla giurisprudenza esistente.
L’Esclusione della “Particolare Tenuità del Fatto”
Il primo punto affrontato riguarda l’art. 131-bis c.p. La Corte evidenzia che a carico del ricorrente risultavano ben tre precedenti penali per reati della stessa indole. Questo dato è stato decisivo. La norma, infatti, esclude l’applicazione del beneficio nel caso di “comportamento abituale”.
La Corte ha richiamato la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 13861/2016, Tushaj), che ha chiarito come il comportamento sia da considerarsi abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati, oltre a quello per cui si procede. La presenza di tre precedenti ha quindi integrato quella “serialità di comportamenti” che la legge considera ostativa alla concessione del beneficio, rendendo la decisione dei giudici di merito del tutto corretta.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Sul secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio consolidato. A seguito della riforma dell’art. 62-bis c.p. del 2008, per la concessione di tali attenuanti non è più sufficiente la sola incensuratezza. Al contrario, il giudice può legittimamente negarle basando la sua decisione sull’assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello non solo ha rilevato l’assenza di elementi positivi, ma ha anche valorizzato forti elementi negativi:
1. I precedenti penali specifici: questi dimostrano una propensione a violare la legge, contraria a ogni valutazione favorevole.
2. La modalità della condotta: descritta come improntata a “plateale imprudenza e disprezzo per l’altrui incolumità”, la condotta ha manifestato un elevato disvalore, costituendo un forte elemento ostativo al beneficio.
La motivazione, dunque, è stata ritenuta logica e conforme ai principi giurisprudenziali, rendendo il ricorso anche su questo punto inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità. La presenza di precedenti penali specifici non solo può configurare l’abitualità che preclude l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., ma costituisce anche un elemento di disvalore che, unito a una condotta pericolosa, giustifica pienamente il diniego delle attenuanti generiche. Questa decisione sottolinea che i benefici di legge non sono concessioni automatiche, ma richiedono l’assenza di indicatori negativi significativi nella storia e nel comportamento dell’imputato.
Quando un comportamento viene considerato ‘abituale’ ai fini dell’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza Tushaj), il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si sta procedendo, integrando una serialità di condotte penalmente rilevanti.
È sufficiente l’assenza di elementi positivi per negare le attenuanti generiche a un imputato?
Sì, la giurisprudenza consolidata, soprattutto dopo la riforma del 2008, stabilisce che il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche motivando la decisione con la semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo da valorizzare a favore dell’imputato.
Perché la Corte di Cassazione ha considerato la condotta dell’imputato un ostacolo al riconoscimento delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto che le modalità della condotta, descritte come caratterizzate da ‘plateale imprudenza e disprezzo per l’altrui incolumità’, costituissero un forte elemento di disvalore. Questo, unito ai precedenti penali specifici, ha rappresentato un elemento ostativo al riconoscimento del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25721 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25721 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di Appello di Palermo del 27 aprile 2023 indicata in epigrafe con la qua confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo in ordine al reat all’art. 186, comma 2, lett. c e 2 sexies del Cds e di cui all’art. 4 L.110/19
Lamenta il ricorrente vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen nonch diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
L’impugnata pronuncia (pag. 8) dà atto che a carico del ricorrente risultano tre penali per reati della medesima indole. L’art. .131 bis, richiede, ai fini del la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.138 con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l’autore ha almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede. E’ dunque certamente d l’applicazione dell’art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostat l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità.
Quanto al secondo motivo, va ricordato che costituisce approdo consolidat giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscime circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giu l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con m dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della con diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza de (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/0 Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, a fronte penali specifici da cui risulta gravato l’imputato e considerando, con motiv illogica, che la modalità della condotta, improntata a plateale imprudenza e di l’altrui incolumità, costituiva forte elemento di disvalore ostativo al benefici
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibili Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento d i
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del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024