Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Chiudono la Porta allo Sconto di Pena
L’ottenimento delle attenuanti generiche rappresenta spesso un obiettivo cruciale per la difesa nel processo penale, poiché può tradursi in una significativa riduzione della pena. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di un grave precedente penale e la genericità del ricorso possano rendere vana qualsiasi speranza di clemenza, confermando la decisione dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. La sentenza di primo grado, emessa al termine di un giudizio abbreviato, veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello.
Non rassegnandosi alla decisione, l’imputato presentava ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici dei gradi precedenti non avrebbero valutato correttamente gli elementi a suo favore che avrebbero giustificato una pena più mite.
La Decisione della Cassazione e il diniego delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi.
In primo luogo, i giudici hanno qualificato il motivo di ricorso come ‘estremamente generico’. L’imputato si era limitato a lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti, senza però contestare in modo specifico e puntuale le ragioni addotte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve indicare con precisione le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata, non potendo limitarsi a una generica doglianza.
In secondo luogo, e in modo decisivo, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione del tutto adeguata e legittima per negare il beneficio. Il diniego, infatti, era stato esplicitamente fondato sul ‘grave precedente penale’ dell’imputato. Questo elemento è stato considerato sufficiente a giustificare un trattamento sanzionatorio più severo e a escludere la concessione di uno sconto di pena.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione riafferma un principio consolidato in giurisprudenza: la concessione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato valutando la personalità del reo e la gravità del fatto, e la decisione, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Nel caso specifico, fare riferimento a un ‘grave precedente penale’ costituisce una motivazione più che sufficiente. Questo elemento, infatti, è un indicatore negativo della capacità a delinquere del soggetto e della sua personalità, aspetti che il giudice deve considerare ai sensi dell’art. 133 del codice penale per la commisurazione della pena. La Corte d’Appello ha quindi correttamente esercitato la propria discrezionalità, e il suo ragionamento è stato ritenuto immune da censure.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dalla legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito pratico. Chi intende impugnare una sentenza per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può limitarsi a una semplice lamentela. È necessario articolare un motivo di ricorso specifico, che attacchi la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito. Inoltre, la pronuncia conferma che la presenza di precedenti penali, soprattutto se gravi, rappresenta un ostacolo significativo, spesso insormontabile, per ottenere una riduzione della pena. La valutazione del ‘passato’ dell’imputato resta un fattore centrale nel potere discrezionale del giudice e una base solida per giustificare il diniego del beneficio.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile principalmente per due ragioni: era estremamente generico e non contestava specificamente le motivazioni della corte precedente. Inoltre, la decisione di negare le attenuanti era già stata adeguatamente motivata in appello.
Quale motivo ha usato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato l’applicazione delle attenuanti generiche facendo esplicito riferimento al grave precedente penale dell’imputato, ritenendolo un elemento sufficiente per giustificare la sua decisione.
Quali sono state le conseguenze economiche per l’imputato dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36992 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36992 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 31 maggio 2022, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. e lo aveva condanNOME alla pena di giustizia;
che l’unico motivo del ricorso dell’imputato, che si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile dal momento che il ricorso è estremamente generico e comunque il trattamento sanzioNOMErio risulta essere stato motivato in maniera adeguata da parte del Giudice di appello, che ha negato l’applicazione delle attenuanti generiche facendo riferimento al grave precedente penale dell’imputato;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.