Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32397 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32397 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 7 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Locri il 26 settembre 202, con la quale NOME COGNOME era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’ar del decreto legge n. 4 del 2019; fatto commesso in Siderno dal giugno 2019 all’aprile 2020.
Letta la memoria del 29 maggio 2025 dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore dell’imputata, che ha chiesto di ritenere ammissibile il ricorso e di assegnarlo alla Sezione competente.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 7), avendo al riguardo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo alla richiesta difensiva, il precedente penal a carico dell’imputata in materia di furto e frode dell’imposta erariale sul consumo del gas.
Richiamata la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddit e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, con l’ulteriore precisazio (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02) che, al fine di ritenere o escludere attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità d reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 91-ugno 2025.