Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: Quando il Passato Conta
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, un momento in cui il giudice valuta la persona dietro il reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali possano costituire un ostacolo insormontabile per ottenere questo beneficio, anche quando richiesto come unico motivo di ricorso. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 del codice penale, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la pena dovesse essere ridotta in virtù di elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto mitigare la valutazione complessiva del fatto e della personalità dell’imputato.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche e il Ruolo dei Precedenti
Le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una facoltà del giudice. Quest’ultimo deve basare la sua decisione su elementi positivi di valutazione, che possono riguardare la condotta dell’imputato durante il processo, il suo comportamento successivo al reato o altri aspetti della sua vita che suggeriscano una ridotta capacità a delinquere.
In questo contesto, i precedenti penali assumono un ruolo cruciale. Essi non rappresentano solo un dato anagrafico, ma un indicatore della personalità del soggetto e della sua propensione a violare la legge. Un casellario giudiziale non immacolato può essere interpretato come un sintomo di una personalità negativa, elemento che si pone in netto contrasto con i presupposti per la concessione del beneficio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo i giudici, la Corte d’Appello aveva correttamente e logicamente motivato il diniego delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata, infatti, aveva dato esplicitamente conto dell’assenza di elementi positivi a favore del ricorrente, valorizzando, al contrario, la sua personalità negativa emergente dai precedenti penali. La decisione del giudice di merito di negare il beneficio, basata su una valutazione ponderata di questi aspetti, è stata ritenuta non censurabile in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non può riesaminare nel merito le scelte discrezionali del giudice, ma solo verificarne la correttezza logica e giuridica della motivazione, che in questo caso è risultata ineccepibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: i precedenti penali sono un fattore determinante nella valutazione per la concessione delle attenuanti generiche. In assenza di concreti e significativi elementi positivi che possano bilanciare una storia criminale pregressa, il giudice è legittimato a negare il beneficio. La decisione sottolinea che la valutazione della personalità dell’imputato è centrale nel processo di commisurazione della pena e che il passato di un individuo, quando documentato da condanne penali, non può essere ignorato.
Un precedente penale può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. Secondo l’ordinanza, i precedenti penali sono un elemento chiave per valutare la personalità dell’imputato. Se da essi emerge una ‘personalità negativa’ e mancano elementi positivi a favore del condannato, il giudice può legittimamente negare la concessione delle attenuanti generiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello, che negava le attenuanti sulla base dei precedenti penali, era logica, coerente e non presentava vizi tali da poter essere riesaminata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44660 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44660 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 11/02/1979
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 18927/24 RHIMI
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato;
Considerato, in particolare, che la sentenza impugnata non è censurabile sotto il profilo della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo essa dato conto della assenza di elementi positivi per concedere il beneficio richiesto (cfr. p. 5 della sentenza impugnata), a fronte della personalità negativa emergente dai precedenti penali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024