Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17166 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17166 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 ottobre 2023, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 8 bis cod. pen. (così riqualificato il f contestato ai sensi dell’art. 628, comma 3 nn. 1 e 3 ter cod. pen.), per essersi impossessato del portafogli di NOME COGNOME nel mentre questi saliva su un vagone della metropolitana di Milano, irrogando la pena indicata in dispositivo.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue.
NOME aveva riferito che il portafogli gli era stato sfilato da una tasca de pantaloni da un soggetto che si trovava anch’egli sulla banchina e che era poi salito insieme a lui sul vagone della metropolitana da dove poi era rapidamente uscito. Il portafogli era stato poi rinvenuto e restituito senza gli euro 150 che conteneva.
NOME riconosceva l’imputato nelle fotografie mostrategli dagli operanti. E lo riconosceva anche in dibattimento, prima in foto e poi di persona.
Ancorchè egli avesse confuso la stazione della metropolitana ove era avvenuto il fatto, aveva ben descritto le circostanze del medesimo, riferendo, in particolare, di aver visto l’imputato salire sul vagone con lui, posizionarsi al suo fianco e, poi, allontanarsi velocemente.
Le attenuanti generiche non erano concedibili sia per i precedenti penali anche specifici del reo (che avevano condotto all’applicazione della recidiva) sia per l’assenza di ragioni di nneritevolezza.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della deposizione della persona offesa NOME, le cui propalazioni risultavano, contrariamente a quanto assunto dalla Corte territoriale, incoerenti e contraddittorie.
Si era poi operato un travisamento della prova posto che COGNOME non aveva affatto affermato, all’udienza del 5 ottobre 2022, di aver visto l’imputato salire sul treno e poi fuggire, avendo, invece, riferito di non averlo scorto salire nel vagone, per poi allontanarsi.
Restavano così, a carico dell’imputato, le sole circostanze della sua presenza sulla banchina della metropolitana ed il fatto che fosse persona nota alle forze dell’ordine.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per le sole precedenti condanne patite e quindi sulla sola scorta del medesimo giudizio che aveva dato luogo all’applicazione della recidiva.
Non si era così valorizzato l’ottimo comportamento del prevenuto in carcere, susseguente al fatto.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso promosso nell’interesse dell’imputato non merita accoglimento.
Il primo motivo, speso sulla valutazione della prova a carico dell’imputato, è infondato.
Il Tribunale – alla cui ricostruzione dell’occorso la Corte d’appello si era riportata – aveva scandito il racconto di quanto accaduto da parte della persona offesa che aveva, così, riferito che, mentre stava salendo su un vagone della metropolitana, avendo entrambe le mani impegnate, si era accorto che un uomo gli aveva sfilato il portafogli dalla tasca anteriore dei pantaloni e di aver riconosciuto in colui che pochi istanti prima gli era accanto sulla banchina della stazione.
Non era riuscito ad inseguirlo e l’uomo era così riuscito a dileguarsi.
Così che risulta privo di qualsivoglia rilievo probatorio il mero fatto che i prevenuto fosse o non fosse salito sul vagone della metropolitana.
La sera stessa, riferiva ancora la persa offesa, era stato contattato dagli uomini delle forse dell’ordine che l’avevano avvertito di avere rinvenuto il portafogli, privo dei contanti che custodiva (150 euro).
Il giorno dopo i poliziotti gli avevano chiesto di descrivere il soggetto e dopo gli avevano mostrato un album contente varie fotografi, ove riconosceva l’odierno imputato come l’autore del fatto.
A conferma dell’attendibilità della persona offesa, anche in relazione al primo riconoscimento fotografico dell’imputato, veniva rinnovato l’esperimento, prima in
foto e poi di persona, all’udienza dibattimentale in cui era stato escusso, con esito sempre positivo.
Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (le condanne patite dal prevenuto, per condotte precedenti e successive all’odierno reato, ancora per delitto contro l’altrui patrimonio e l’assenza di ragioni di meritevolezza), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli (nel caso concreto, l’assunto comportamento in carcere dopo il fatto) o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferime a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME, Rv. 248244).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 25 marzo 2024.