Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Contano
Nel diritto penale, la concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nella determinazione della pena. Questa facoltà, lasciata alla discrezionalità del giudice, permette di adeguare la sanzione alla specifica situazione personale dell’imputato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come i precedenti penali e il contesto del reato possano precludere questo beneficio, delineando un quadro rigoroso per la loro applicazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, aveva inflitto all’imputato una pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre a una multa.
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Il punto centrale della sua difesa era la mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), ritenendo che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato tale diniego.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, la doglianza della difesa non si confrontava in modo efficace con le argomentazioni, ritenute logiche e pertinenti, della sentenza impugnata. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il Ruolo Decisivo dei Precedenti e del Contesto
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella piena condivisione delle motivazioni della Corte d’Appello. I giudici di merito avevano negato le attenuanti generiche sulla base di due elementi fondamentali:
1. I precedenti penali specifici: L’imputato, al momento dei fatti, era già stato condannato in passato per un reato della stessa natura, ovvero la cessione di stupefacenti. Questo dato è stato considerato un indicatore chiave di una personalità incline a delinquere e, pertanto, non meritevole del beneficio.
2. Il contesto organizzato: Gli accertamenti svolti dalla Polizia Giudiziaria avevano rivelato che l’episodio di spaccio non era un fatto isolato. Il ritrovamento di strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga suggeriva che l’attività si inserisse in un contesto più ampio e strutturato. Questo elemento ha ulteriormente rafforzato la valutazione negativa sulla personalità dell’imputato.
La Corte ha stabilito che questi due fattori, letti congiuntamente, delineano in modo inequivocabile una personalità negativa, giustificando pienamente la scelta del giudice di non applicare la diminuzione di pena prevista dalle attenuanti generiche.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. Un precedente penale, specialmente se specifico per il tipo di reato commesso, costituisce un ostacolo significativo all’ottenimento di questo beneficio. Inoltre, il contesto in cui il reato viene perpetrato assume un’importanza cruciale. Un atto che appare inserito in una logica criminale organizzata, anziché essere un episodio sporadico, aggrava la posizione dell’imputato e rende molto più difficile il riconoscimento di circostanze a suo favore.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa della presenza di un precedente penale specifico per lo stesso tipo di reato (cessione di stupefacenti) e perché le indagini hanno rivelato che l’episodio si inseriva in un contesto organizzato, con il ritrovamento di strumenti per pesare e confezionare la droga. Questi elementi hanno delineato una personalità negativa dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Un precedente penale esclude sempre la concessione delle attenuanti generiche?
Sebbene non sia un automatismo, la sentenza evidenzia che un precedente penale, in particolare se relativo alla stessa tipologia di reato, è un fattore di grande peso che il giudice considera nella sua valutazione discrezionale. Rende la concessione delle attenuanti molto più difficile, in quanto incide negativamente sulla valutazione della personalità del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16523 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16523 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa del 1° febbraio 2017, co NOME era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed eur multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 commesso in Pisa il 10 dicembre 2015.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce il vizio di mo riguardo al trattamento sanzionatorio e in particolare alla mancata concessione dell generiche, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza pertinenti e non illogiche argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag rimarcata, in senso ostativo all’applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., la circostanza che l’imputato, all’epoca dei fatti, era stato già condannato per il delitto di cessione il che delinea negativamente la sua personalità, a ciò aggiungendosi che, per come eme accertamenti di RG., l’episodio di cessione per cui si è proceduto pare inserirsi i organizzato, stante il ritrovamento di strumenti per la pesatura e il confezionamento
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilev declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cas ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
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Il Presidente