Attenuanti Generiche e Precedenti Penali: La Decisione della Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nella determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la presenza di precedenti penali gravi e numerosi può essere, da sola, una ragione sufficiente per negare questo beneficio. Analizziamo insieme una decisione che fa luce sulla discrezionalità del giudice e sui limiti del ricorso in Cassazione in materia di omicidio stradale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per omicidio stradale aggravato. L’imputato, alla guida di un ciclomotore, aveva causato un incidente mortale. Le corti di merito, sia in primo grado che in appello, avevano stabilito la sua responsabilità, evidenziando che la sua reazione tardiva di fronte al pericolo era dovuta a un’alterazione psicofisica causata dall’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.
La condanna inflitta era di tre anni di reclusione, oltre a sanzioni accessorie come la revoca della patente, una multa e il risarcimento dei danni alle parti civili, con una provvisionale immediatamente esecutiva. La Corte d’Appello aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Si contestava la ricostruzione della responsabilità penale, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse mancante e manifestamente illogica.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava l’omessa motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
La Valutazione delle attenuanti generiche da parte della Suprema Corte
Il secondo motivo di ricorso è quello che presenta il maggior interesse giuridico. La difesa chiedeva una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiare motivazioni per ciascuno dei punti sollevati.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La richiesta dell’imputato mirava a una rilettura delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. I giudici di merito, secondo la Suprema Corte, avevano fornito una motivazione adeguata e logica, basandosi sulle conclusioni del perito e collegando causalmente l’incidente allo stato di alterazione del conducente.
Sul secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha specificato che la decisione della Corte d’Appello era correttamente motivata. Il giudice di secondo grado aveva infatti fatto esplicito riferimento ai “numerosi e gravi precedenti penali” dell’imputato. Citando una precedente sentenza (Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013), la Cassazione ha ricordato che, per motivare il diniego delle attenuanti, non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che si soffermi su quelli ritenuti decisivi. In questo caso, i precedenti penali e il comportamento processuale negativo sono stati considerati elementi prevalenti e sufficienti a giustificare la decisione, superando ogni altra possibile valutazione favorevole.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di estrema importanza pratica: il passato criminale di un imputato ha un peso determinante nella valutazione delle attenuanti generiche. Un giudice può legittimamente negare tale beneficio basando la sua decisione esclusivamente sui precedenti penali, specialmente se reiterati e specifici, senza dover esaminare in dettaglio altri aspetti potenzialmente positivi della condotta dell’imputato. Questa decisione conferma la natura definitiva della condanna per l’imputato e chiarisce, ancora una volta, i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità, riaffermando che la valutazione delle prove non può essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione.
I precedenti penali possono bastare per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il giudice può motivare il diniego delle attenuanti generiche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali specifici e reiterati dell’imputato, ritenendoli elementi decisivi che superano qualsiasi altra valutazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti. La Corte si limita a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione (giudizio di legittimità), senza entrare nel merito della vicenda.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Di conseguenza, la condanna diventa irrevocabile e il ricorrente è obbligato a pagare le spese processuali e una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 697 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 697 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Lecce in data 23.6.2023 aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 589 bis, comma 2, cod. pen., condannandolo alla pena di anni 3 di reclusione e alla sanzione amministrativa di euro 600,00 e della revoca della patente di guida oltre alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili rimettendole dinnanzi al giudice civili e riconoscendo una provvisionale di euro 40.000,00 per ciascuna di esse.
2.Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod.proc.pen. nonché l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 186 C.d.S. e 589 bis cod. pen. e con un secondo motivo l’omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
3.11 primo motivo di ricorso é inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione e un’alternativa lettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.
La Corte di merito ha invece fornito un’adeguata e logica motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato per il reato di omicidio stradale. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto, in accordo con le conclusioni del perito nominato dal G.U.P, che il ritardo del conducente del ciclomotore, nell’avvedersi della presenza del pericolo e nell’azionare le opportune contromisure per evitare l’impatto, fosse da attribuirsi all’alterazione delle condizioni psicofisiche per effetto dell’assunzione di alcol e stupefacenti.
Manifestamente infondato é il secondo motivo. Ed invero ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte di merito ha richiamato i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Quanto alla determinazione della pena, la Corte di merito ha fatto correttamente riferimento al disposto di cui all’art. 590 quater cod.pen. con riguardo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze.
4.Ne deriva che il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Cons stensore Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l’il novembre 2025 Il Pre , Jdrt