Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Chiudono la Porta a uno Sconto di Pena
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Tuttavia, questa facoltà non è illimitata e deve essere esercitata con una motivazione logica e coerente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di un significativo curriculum criminale possa essere un ostacolo insormontabile per ottenere tale beneficio, anche a fronte di altri elementi potenzialmente favorevoli.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso analizzato riguarda un individuo che ha presentato ricorso in Cassazione dopo che la Corte d’Appello aveva confermato la sua condanna, negandogli la concessione delle attenuanti generiche. Il motivo principale del ricorso verteva proprio su questo punto: secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato gli elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena. La difesa sosteneva una violazione di legge nella mancata applicazione di queste circostanze e, più in generale, nel trattamento sanzionatorio applicato.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche e il Ruolo dei Precedenti
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza. I giudici hanno sottolineato che, per negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È invece sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi e prevalenti.
Nel caso specifico, l’elemento decisivo era rappresentato dai “plurimi precedenti penali, anche specifici” dell’imputato. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come il certificato penale del soggetto dimostrasse una spiccata tendenza a delinquere, un fattore che, secondo la Cassazione, giustifica pienamente il diniego del beneficio. La valutazione negativa della personalità dell’imputato, desunta dalla sua storia criminale, ha assorbito e superato ogni altra possibile considerazione a suo favore.
L’Impatto di Nuove Norme e Sentenze Costituzionali
Un aspetto interessante della vicenda riguarda il riferimento a una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 86 del 2024), intervenuta dopo la pronuncia d’appello. Sebbene in astratto una nuova norma favorevole possa essere applicata in sede di legittimità, la Cassazione ha ritenuto che nel caso concreto non ne ricorressero i presupposti. La Corte territoriale, infatti, aveva già effettuato una valutazione complessiva di gravità del reato, basata proprio sui precedenti e sulla “modalità ostinate della condotta criminosa”. Questa valutazione di gravità, già compiuta, precludeva il riconoscimento della nuova attenuante, dimostrando come il giudizio di merito, se ben motivato, possa resistere anche a sopravvenienze normative.
le motivazioni
La motivazione della Corte Suprema si fonda sulla logicità e coerenza della decisione impugnata. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, ancorando il diniego delle attenuanti generiche a un dato oggettivo e rilevante: la storia criminale dell’imputato. Viene riaffermato il principio secondo cui la valutazione del giudice di merito non deve essere parcellizzata, ma deve considerare la personalità del reo nel suo complesso. La presenza di precedenti penali non è un mero dato statistico, ma un indicatore della capacità a delinquere e della pericolosità sociale, elementi che contrastano con la ratio delle attenuanti.
le conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara: le attenuanti generiche non sono un diritto, ma un beneficio concesso sulla base di una valutazione discrezionale del giudice. Un passato criminale significativo rappresenta un pesante fardello che difficilmente può essere ignorato. Per la difesa, ciò significa che, per sperare in un trattamento sanzionatorio più mite, è cruciale poter dimostrare elementi concreti di ravvedimento o circostanze eccezionali che possano controbilanciare il peso dei precedenti. Per il sistema giudiziario, questa decisione conferma l’importanza di una motivazione solida, capace di resistere al vaglio della Corte Suprema, fondata su elementi concreti e non su mere formule di stile.
I precedenti penali possono da soli giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte, la presenza di plurimi precedenti penali, anche specifici, può essere considerata un elemento decisivo e sufficiente per motivare il diniego delle attenuanti generiche, in quanto indice di una negativa valutazione della personalità dell’imputato.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi, sia favorevoli che sfavorevoli, quando decide sulle attenuanti generiche?
No, non è necessario. La Corte ha ribadito che il giudice di merito può legittimamente fondare la sua decisione sugli elementi ritenuti decisivi (in questo caso i precedenti), senza dover analizzare e confutare ogni singolo argomento favorevole dedotto dalla difesa.
Una nuova attenuante introdotta da una sentenza della Corte Costituzionale dopo la decisione d’appello può essere applicata in Cassazione?
In linea di principio sì, ma solo se ne ricorrono i presupposti. Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che non fosse applicabile perché la Corte d’Appello aveva già effettuato una valutazione di gravità del reato incompatibile con il riconoscimento della nuova attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45752 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/12/1972
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo cui il ricorso è affidato, che deduce il vizi violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenu generiche e più in generale al trattamento sanzionatorio, è manifestame infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda 6 della sentenza impugnata, ove si richiamano i plurimi precedenti penali, an specifici, da cui l’imputato risulta gravato), anche considerato il principio af da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel moti il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in consideraz tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili d ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o com rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 d 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/201 COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826
che, del resto, in relazione alla tenuità del danno è stata riconosciu circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen;
che, quanto all’ulteriore profilo evidenziato, se è vero che la dichiarazio illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 86 del 2024 è inte successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, per cui il riconoscimento correttamente può essere recuperato in sede di legittimit altrettanto vero che dalla motivazione del provvedimento impugnato si desume agevolmente che non ricorrono i presupposti per poter applicare la attenuante discorso. Sul punto, è sufficiente evidenziare che la Corte territoriale ha v evidentemente grave il reato per cui si procede, valorizzando i plurimi preced penali, anche specifici, annotati nel certificato penale e le modalità ostina condotta criminosa. Dunque, una valutazione di gravità è stata già effettuata Corte d’appello, circostanza questa che preclude il riconoscimento dell’attenu in questione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.