Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17626 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17626 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e
violazione di legge in ordine al delitto di evasione è riproduttivo di identica cens adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha rilevato la non verosimiglianza della
versione fornita dal ricorrente, rilevando come nei due controlli precedenti controlli, rispett quello in cui era stato visto in auto con il motore acceso, fosse stata accertata l’assenza dal luog
di detenzione;
ritenuto che il secondo motivo con cui si deducono vizi in merito alla mancata applicazione
della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è generico in quanto privo di o confronto rispetto alle ragioni della decisione prevalentemente fondata sull’abitualità dell
condotta e la gravità del reato commesso;
rilevato che analoga genericità sussiste in ordine ai dedotti vizi che si assumono sussistenti circa la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il complessivo trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello evidenziato, da un canto, come la pena edittale fosse stata determinata nel minimo, dall’altro, come non sussistessero, anche a cagione della spiccata pericolosità criminale del ricorrente per come resa palese dalle plurime condanne per reati gravi (associazione a delinquere ed omicidio volontario in concorso) e la precedente sottoposizione a misura di prevenzione, elementi positivamente valorizzabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/04/2025