Attenuanti Generiche: Quando la Pericolosità Criminale ne Impedisce la Concessione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la manifesta pericolosità criminale di un individuo, basata su gravi precedenti, possa giustificare pienamente il diniego di tale beneficio, anche quando la pena base sia stata fissata al minimo.
L’analisi del caso: il ricorso contro il diniego delle attenuanti
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato, il quale lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio complessivo applicato dalla Corte d’Appello. Il ricorrente sosteneva che la sua pena avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta attraverso il riconoscimento di circostanze attenuanti non tipizzate.
La difesa si è concentrata sulla presunta ingiustizia della decisione di secondo grado, cercando di ottenere una revisione favorevole da parte della Suprema Corte. L’obiettivo era quello di scalfire la valutazione compiuta dai giudici di merito riguardo alla personalità dell’imputato e alla gravità complessiva della sua condotta passata.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a una valutazione preliminare: i motivi del ricorso sono stati ritenuti manifestamente infondati. Di conseguenza, la Corte non solo ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le motivazioni: la pericolosità criminale come ostacolo alle attenuanti generiche
Il fulcro della motivazione della Cassazione risiede nella valutazione della personalità del ricorrente. La Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente evidenziato elementi di segno negativo tali da giustificare il diniego delle attenuanti generiche. In particolare, sono stati considerati decisivi:
1. La spiccata pericolosità criminale: desunta non da mere supposizioni, ma da fatti concreti.
2. I precedenti penali gravi: il ricorrente vantava plurime condanne per reati di eccezionale gravità, tra cui associazione a delinquere e omicidio volontario in concorso.
3. La sottoposizione a misure di prevenzione: un ulteriore indicatore della sua pericolosità sociale, già accertata in altre sedi.
Questi fattori, secondo la Corte, sono “elementi positivamente valorizzabili” che dimostrano una personalità criminale radicata, incompatibile con il beneficio delle attenuanti. Il fatto che la pena base fosse già stata determinata nel minimo edittale non è stato ritenuto sufficiente a superare una valutazione così negativa della figura del reo.
Conclusioni: l’importanza della valutazione complessiva dell’imputato
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico, ma il risultato di una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e delle circostanze del reato. La presenza di una marcata pericolosità criminale, attestata da condanne per reati gravi e da misure di prevenzione, costituisce un valido e solido motivo per negare tale beneficio. Questa decisione serve da monito, chiarendo che il percorso criminale di un individuo ha un peso determinante nel giudizio finale e può precludere l’accesso a sconti di pena, anche a fronte di altri elementi potenzialmente favorevoli.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi presentati fossero manifestamente infondati, confermando la correttezza della valutazione della Corte d’Appello sulla non concessione delle attenuanti generiche.
Quali fattori specifici hanno impedito la concessione delle attenuanti generiche?
La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giustificata dalla spiccata pericolosità criminale del ricorrente, resa evidente dalle sue plurime condanne per reati gravi (come associazione a delinquere e omicidio volontario) e dalla precedente sottoposizione a una misura di prevenzione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17626 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17626 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 19/05/1976
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e
violazione di legge in ordine al delitto di evasione è riproduttivo di identica cens adeguatamente smentita dalla Corte di appello che ha rilevato la non verosimiglianza della
versione fornita dal ricorrente, rilevando come nei due controlli precedenti controlli, rispett quello in cui era stato visto in auto con il motore acceso, fosse stata accertata l’assenza dal luog
di detenzione;
ritenuto che il secondo motivo con cui si deducono vizi in merito alla mancata applicazione
della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è generico in quanto privo di o confronto rispetto alle ragioni della decisione prevalentemente fondata sull’abitualità dell
condotta e la gravità del reato commesso;
rilevato che analoga genericità sussiste in ordine ai dedotti vizi che si assumono sussistenti circa la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il complessivo trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello evidenziato, da un canto, come la pena edittale fosse stata determinata nel minimo, dall’altro, come non sussistessero, anche a cagione della spiccata pericolosità criminale del ricorrente per come resa palese dalle plurime condanne per reati gravi (associazione a delinquere ed omicidio volontario in concorso) e la precedente sottoposizione a misura di prevenzione, elementi positivamente valorizzabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/04/2025