Attenuanti Generiche: Quando la Confessione Non Basta per Scontare la Pena
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice può ridurre la pena tenendo conto di elementi favorevoli all’imputato. Tuttavia, non sempre la confessione o il presunto disagio economico sono sufficienti. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la valutazione deve basarsi su dati oggettivi e concreti, specialmente in casi di reati gravi come la detenzione di ingenti quantitativi di droga.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda una persona condannata in primo e secondo grado alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e a una multa di 17.333 euro. L’accusa era quella di detenzione illecita, in concorso con un’altra persona, di un’ingente quantità di eroina, pari a 1,334 kg. Il reato era stato accertato nel settembre 2020.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputata ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un unico vizio: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previsto dall’art. 62 bis del codice penale. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero motivato adeguatamente il diniego di tale beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione e le attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse basata su argomentazioni pertinenti, logiche e non contestate adeguatamente dalla ricorrente.
La Corte ha quindi confermato la condanna e ha disposto il pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende a carico della ricorrente, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su alcuni punti chiave che avevano già guidato i giudici d’appello nel negare le attenuanti generiche. In primo luogo, è stata sottolineata la rilevante entità dell’eroina detenuta. Un quantitativo così elevato (oltre 1,3 kg) è stato considerato un indice di particolare gravità del reato e di pericolosità sociale, incompatibile con un giudizio di minore colpevolezza.
In secondo luogo, la Corte ha smontato la tesi del presunto disagio economico avanzata dall’imputata. I giudici hanno evidenziato come la ricorrente avesse acquistato il casolare, luogo di detenzione della droga, poco prima dei fatti. Questa circostanza è stata ritenuta idonea a smentire la narrazione di una difficoltà economica, che avrebbe potuto, in teoria, giustificare una valutazione più mite.
Infine, è stato ritenuto irrilevante l’elemento della confessione. La Corte ha spiegato che, essendo il reato stato scoperto in flagranza, ovvero mentre era in corso, la confessione perde gran parte del suo valore attenuante. Non si tratta di una spontanea ammissione di colpa, ma di una presa d’atto dell’evidenza dei fatti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione che il giudice deve valutare discrezionalmente sulla base di elementi positivi e concreti. La confessione, per avere un peso significativo, deve dimostrare un’effettiva revisione critica del proprio operato e non essere semplicemente la conseguenza della scoperta del reato. Elementi oggettivi, come l’enorme quantità di sostanza stupefacente, possono prevalere su qualsiasi giustificazione soggettiva, delineando un quadro di gravità che impedisce la riduzione della pena.
È possibile ottenere le attenuanti generiche solo confessando il reato?
No, secondo questa ordinanza, la confessione può essere ritenuta irrilevante ai fini della concessione delle attenuanti generiche se il reato è scoperto in flagranza, ovvero mentre viene commesso o subito dopo.
La quantità di droga detenuta può influire sulla concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha considerato la “rilevante entità dell’eroina detenuta” (1,334 kg) come un elemento ostativo all’applicazione delle attenuanti generiche, in quanto indice di una maggiore gravità del fatto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, fissata in tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16555 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16555 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: , COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 18 aprile 2023 che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Lanciano del 7 giugno 2021, con la quale, per quanto in questa sede rileva, NOME COGNOME era stata condannata alla pena di anni mesi 4 di reclusione ed euro 17.333 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Treglio 1’11 settembre 2020 e contestato in relazio all’illecita detenzione di 1,334 kg. di eroina in concorso con tale NOME COGNOME.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il profilo de motivazione, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza con le pertinenti e non illogiche argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag. 7) è stata rimarcata, in senso ostati all’applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., la rilevante entità dell’eroina detenuta (1,334 kg.) n casolare acquistato poco prima dalla RAGIONE_SOCIALE, circostanza quest’ultima idonea peraltro a smenti l’assunto, invero generico, circa il presunto disagio economico della ricorrente, la cui confes è stata ritenuta parimenti irrilevante, a fronte della conclamata flagranza del reato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere parte ricorrente del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023.