Attenuanti Generiche Negate: La Valutazione Discrezionale del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri con cui i giudici valutano la loro concessione o il loro diniego. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per spaccio di stupefacenti mentre si trovava già agli arresti domiciliari, una circostanza che ha pesato in modo decisivo sulla valutazione della sua personalità.
I Fatti del Caso
L’imputato è stato condannato per detenzione a fini di spaccio di cocaina. L’elemento di particolare gravità era che il reato è stato commesso mentre l’individuo era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per un precedente illecito. Questa situazione ha delineato fin da subito un quadro negativo della sua personalità agli occhi dei giudici di merito.
Il Ricorso in Cassazione: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza d’appello che gli aveva negato la concessione delle attenuanti generiche. La sua difesa si basava su due punti principali:
1. L’affermazione dei giudici secondo cui si sarebbe disfatto di altro stupefacente prima di un controllo era, a suo dire, puramente congetturale.
2. Il suo ottimo comportamento tenuto in carcere, dove si era anche impegnato in un’attività lavorativa, non era stato adeguatamente valorizzato.
In sostanza, il ricorrente riteneva che gli elementi positivi emersi dopo la condanna avrebbero dovuto portare a una mitigazione della pena.
La Valutazione della Suprema Corte sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici supremi hanno sottolineato come la motivazione della sentenza impugnata fosse puntuale e accurata. Il diniego delle attenuanti generiche si fondava su un giudizio negativo complessivo sulla personalità dell’imputato, basato su una serie di elementi concreti e non illogici.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha evidenziato che i giudici di merito hanno correttamente soppesato tutti gli elementi a favore e contro l’imputato, ritenendo prevalenti quelli sfavorevoli. Gli elementi che hanno portato al giudizio negativo includevano:
* La gravità del fatto: aver commesso il reato mentre era già ristretto agli arresti domiciliari.
* Le modalità dell’azione: essere stato osservato mentre si disfaceva di una dose di stupefacente.
* L’esito della perquisizione: il ritrovamento di ulteriore cocaina e di materiale per il confezionamento.
* L’ammissione parziale: l’imputato aveva ammesso solo fatti già evidenti e noti agli investigatori.
* La scarsa rilevanza degli altri elementi: le difficoltà economiche non erano state documentate e le condizioni di salute erano preesistenti ai fatti.
Il comportamento positivo tenuto in carcere, pur apprezzabile, non è stato considerato un elemento decisivo o sufficiente a ribaltare una valutazione di personalità così negativa, radicata nelle circostanze specifiche del reato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la concessione delle attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione, se basata su una motivazione logica, coerente e completa, che tenga conto di tutti gli aspetti della vicenda e della personalità dell’imputato, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il comportamento successivo al reato, come la buona condotta carceraria, è solo uno dei tanti fattori che il giudice deve considerare nel suo bilanciamento complessivo, ma non ha un peso tale da imporre, da solo, una riduzione di pena.
Il buon comportamento in carcere è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo questa ordinanza, il buon comportamento e l’attività lavorativa in carcere non sono elementi automaticamente decisivi. Il giudice deve valutare tutti gli elementi, e in questo caso la gravità dei fatti e la personalità negativa dell’imputato sono state considerate prevalenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata, nel negare le attenuanti, è stata ritenuta puntuale, accurata, non manifestamente illogica né contraddittoria. La Suprema Corte non riesamina il merito della decisione, ma controlla solo la logicità del ragionamento del giudice.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11511 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11511 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 060108U) nato a NAPOLI il 29/01/1970
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 36862/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per la detenzione a fini di spaccio di cocaina, mentre era ristretto agli arresti domiciliari;
Rilevato che l’imputato presenta un unico motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche, sul presupposto che l’affermazione che fosse riuscito a disfarsi di altro stupefacente prima dell’arrivo degli operanti era stata congettur sul presupposto dell’ottimo comportamento serbato in carcere dove si era impegnato nell’attività lavorativa;
Rilevato che la sentenza impugnata reca una motivazione puntuale e accurata in merito al diniego delle generiche perché i Giudici hanno espresso un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato: deteneva la cocaina mentre era ristretto in casa per un precedente, era stato osservato mentre si disfaceva di una dose, la perquisizione aveva dato esito positivo per la presenza di altra cocaina oltre al materiale idoneo al confezionamento, la parziale ammissione aveva avuto a oggetto solo i fatti già noti, le difficoltà economiche non erano state documentat e quelle di salute erano precedenti ai fatti, lo svolgimento dell’attività lavorativa nel peniten non era elemento decisivo;
Rilevato che i Giudici hanno soppesato tutti gli elementi a favore e tutti quelli contrari e ha ritenuto la prevalenza di questi con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente